Edilizia

l Contratti Collettivi Nazionali dell’Edilizia (Artigiano, Industria, ecc) stabiliscono le norme e le condizioni di lavoro per i dipendenti delle imprese edili, regolando aspetti come stipendio, orario di lavoro, ferie, permessi, trattamento delle malattie, sicurezza sul lavoro e altre questioni legate all’occupazione.
I CCNL Edilizia coprono una vasta gamma di professioni e figure professionali all’interno del settore, inclusi operai edili, tecnici, ingegneri, architetti, geometri, e altri lavoratori impiegati in diverse fasi della progettazione e costruzione delle infrastrutture edili. Questi contratti sono di fondamentale importanza per garantire giustizia sociale e stabilità nelle relazioni industriali tra lavoratori e datori di lavoro nel settore dell’edilizia.
I CCNL Edilizia assegnano alle Cassa Edili territoriali la funzione di intermediazione, fra le imprese iscritte ed i lavoratori delle medesime, avente ad oggetto la erogazione in favore di questi ultimi di quota parte del salario preventivamente accantonato dai datori di lavoro (pagamento di ferie e gratifica natalizia) e, ai sensi di apposite regolamentazioni nazionali, la gestione di particolari istituti, quali, per esempio, l’Anzianità Professionale Edile (c.d. APE, erogata in favore dei lavoratori che abbiano maturato nel corso di ogni biennio almeno n. 2.100 ore) ed il rimborso alle imprese del trattamento economico dalle stesse dovuto ai lavoratori nei casi di malattia ed infortunio.
In sintesi, le attività assegnate alle Casse Edili dalla contrattazione collettiva di lavoro e dagli accordi delle Parti sociali dell’edilizia possono sintetizzarsi come segue:
erogazione ai lavoratori di una quota parte del salario preventivamente accantonato dai datori di lavoro (come detto, remunerazione differita per ferie e gratifica natalizia);

  • erogazione di particolari prestazioni di natura remunerativa, quali, per esempio, l’Anzianità Professionale Edile;
  • erogazione ai lavoratori di importi per assistenze extracontrattuali;
  • erogazione alle imprese di importi a titolo di rimborso del trattamento economico dovuto ai lavoratori nelle ipotesi di assenza per malattia od infortunio;
  • gestione della previdenza complementare;
  • rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
  • rilascio dell’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera;
  • erogazione della formazione.

In Italia operano circa 120 Casse Edili con competenze a livello provinciale, regionale o interprovinciale. Tali Casse forniscono servizi diversi, finanziati con applicazione di aliquote contributive a carico delle aziende, stabilite a livello locale. Per le aziende del settore la competenza è legata al cantiere, questo potrebbe portare alla necessità per le aziende di gestire svariate Casse Edili anche contemporaneamente.
Sono obbligate al versamento le aziende edili artigiane e/o industriali che applicano il contratto collettivo per le imprese edili e affini, con riferimento ai dipendenti con qualifica di operaio o apprendista operaio; l’iscrizione degli impiegati è facoltativa e regolamentata non da tutte le Casse edili.
Le Imprese iscritte alla Cassa devono predisporre mensilmente le denunce degli operai occupati con l’indicazione di tutte le informazioni richieste per evitare possibili disguidi nella liquidazione delle prestazioni agli operai aventi diritto.
Tali denunce devono essere presentate alla Cassa con le modalità e nei termini previsti da ogni singola Cassa e devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica tramite l’apposita procedura. La maggior parte delle Casse, ai fini dell’invio e della gestione delle denunce, utilizzano il MUT (modulo unico telematico).

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