È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 la L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il c.d. Decreto fisco e lavoro), entrato in vigore alla data del 21 dicembre 2021.

Con la L. 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008. Ricordiamo che TUTTE le aziende al cui interno vi sia anche solo un lavoratore hanno l’obbligo di adempiere a tali obblighi, anche le aziende composte da soli soci o che impieghino apprendisti, lavoratori a chiamata o praticanti, anche senza retribuzione.

Ricordiamo inoltre che il rispetto della normativa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fondamentale anche per la richiesta di agevolazioni e incentivi, vedi Incentivi e agevolazioni per assunzioni e trasformazioni

Tra gli aspetti oggetto di revisione del Decreto Fisco-Lavoro, rientrano i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare, in particolare sanciti all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008. Nella legge di conversione si legge che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Vedi anche: Maxisanzione per lavoro sommerso – l’INL pubblica il vademecum

Sempre in riferimento all’ampiezza del provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza, il nuovo Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL):

Nuovo Allegato I Circolare 4/2021 INL  Circolare INL Nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

La nuova legge infatti impone all’organo di controllo (SPRESAL o Ispettorato del Lavoro) di SOSPENDERE l’attività imprenditoriale in oggetto di violazioni elencate nell’Allegato 1. Viene meno la discrezionalità dell’ispettore che in presenza di tali violazioni si vede costretto a sospendere l’attività coinvolta. L’attività coinvolta dovrà essere sospesa immediatamente e, se non possibile, entro le ore 12 del giorno successivo. il datore di lavoro che non ottempera a tale obbligo è passibile di arresto da tre a sei mesi (al momento non sono previste conversioni in sanzioni amministrative).

Riepilogo violazioni e sanzioni

E’ stato stabilito inoltre, a seguito del provvedimento di conversione, l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività. Qualora il preposto rilevi comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. L’importanza centrale conferita dalla Legge a tale figura è ulteriormente rafforzata anche dalla previsione per cui anche in caso di appalto e subappalto i datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) hanno l’obbligo di indicare espressamente al committente il/i nominativo del soggetto/i individuato/i per svolgere le funzioni di preposto.

 

WEBINAR GRATUITO!

Vista l’importanza dell’argomento, abbiamo organizzato un webinar che tratterà i seguenti temi:

– Legge 215 del 17 dicembre 2021 e importanti modifiche al Testo unico sulla sicurezza

– Provvedimenti di sospensione dell’attività e sanzioni aggiuntive in caso di violazioni accertate

– La formazione per il Datore di Lavoro resa obbligatoria dalla legge 215

– L’obbligo di designazione, nomina e formazione del Preposto per tutte le aziende

Il webinar avrà una durata di circa un’ora ed è completamente gratuito per i clienti dello studio.

Per andare incontro alle varie esigenze e disponibilità, abbiamo ipotizzato due sessioni:

• 31 maggio 2022 dalle ore 13 alle ore 14

• 13 giugno 2022 dalle ore 20 alle ore 21

Per partecipare vi preghiamo di comunicare alla e-mail paola@studiocrosasso.it:

– data prescelta tra 31 maggio e 13 giugno

– indirizzo email (per invio link di partecipazione e materiale al termine dell’incontro).

A conferma avvenuta, qualche giorno prima dell’incontro, vi invieremo il link per la partecipazione.