Illustriamo nel presente articolo quali categorie di lavoratori sono attualmente agevolabili in caso di assunzione o trasformazione del rapporto.

L’accesso ai benefici da parte del datore di lavoro è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • possesso del Durc (Documento unico di regolarità contributiva). L’assenza del Durc determina il mancato godimento dei benefici concessi all’intera compagine aziendale, per il relativo periodo, quindi una volta esaurito il periodo di non rilascio del documento, l’impresa potrà tornare a godere dei benefici;
  • rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi sanciti dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015: mancanza di preesistente obbligo all’assunzione del lavoratore agevolato, rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore, assenza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, mancanza della coincidenza degli assetti societari con altro datore che ha determinato lo stato di disoccupazione del lavoratore agevolato;
  • assenza di condanne per violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; qualora fossero incorsi in provvedimenti definitivi di condanna, l’accesso ai benefici è sospeso per il periodo previsto in relazione alla violazione commessa;
  • rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

INCENTIVO STRUTTURALE INCENTIVO STRUTTURALE GIOVANI UNDER 36

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto per le nuove assunzioni di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni di età effettuate nel biennio 2021-2022 l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’INPS ha comunicato che la Commissione europea in data 11 gennaio 2022 ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le autorizzazioni per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36. Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

Rapporti di lavoro ammessi – Assunzioni a tempo indeterminato, – trasformazioni di rapporti a tempo determinato, – stabilizzazioni di contratti di apprendistato al termine del periodo formativo nell’apprendistato sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il 30° anno di età (in tal caso l’esonero ha una durata di 12 mesi); anche relativi a: – orario di lavoro part time; – lavoro somministrato; – soci di cooperative. Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro di apprendistato, a chiamata (anche a tempo indeterminato), domestico, con dirigenti, occasionali (“PrestO” e “Libretto Famiglia”).

L’incentivo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti: –  per il solo biennio 2021-2022, età inferiore ai 36 anni (35 anni e 364 giorni); – assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche all’estero, con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa; – rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; – mancato ricorso – nei 6 mesi precedenti all’assunzione – a procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o collettivo nella medesima unità produttiva; – in caso di due rapporti di lavoro part time, la data di decorrenza deve essere la medesima ai fini della fruizione dell’esonero per entrambi i rapporti (per assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente non ha diritto all’agevolazione); – mancata fruizione contemporanea di altre agevolazioni contributive. La fruizione è ammessa a prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Al contrario, la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato operata a seguito di accertamento ispettivo di un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato non consente la fruizione dell’esonero.

LAVORATORI PERCETTORI DI NASPI

In favore di tutti i datori di lavoro che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori percettori di NASpI è previsto un incentivo economico. Si può accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare dell’indennità, cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.

L’agevolazione è pari al 20% dell’indennità mensile NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto.

DONNE PRIVE DI OCCUPAZIONE DA ALMENO 24 MESI

Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle donne prive di impiego da lungo periodo, è riconosciuto in caso di assunzione uno sgravio contributivo nella misura del 50% dell’aliquota generale a carico del datore di lavoro. In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, nei limiti di spesa stanziati, la predetta misura del 50% viene elevata al 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, beneficio proporzionalmente ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. L’INPS ha comunicato che la Commissione europea in data 11 gennaio 2022 ha prorogato fino al 30 giugno 2022 le autorizzazioni per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di donne svantaggiate.

All’agevolazione sono ammesse donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (con riferimento alla durata e alla remunerazione del rapporto di lavoro) e tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative.

Requisiti oggettivi del datore di lavoro: incremento occupazionale.

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO OVER 50 DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI

Per favorire il reingresso nel mondo del lavoro di soggetti particolarmente svantaggiati è previsto uno sgravio contributivo nella misura del 50% rispetto all’aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro. Sono ammessi all’agevolazione uomini o donne con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative.

Requisiti oggettivi del datore di lavoro: incremento occupazionale

Requisiti soggettivi del lavoratore: età anagrafica di almeno 50 anni e stato di disoccupazione da oltre 12 mesi. Tale ultima condizione ricorre a fronte di un’anzianità di iscrizione al centro per l’impiego di almeno 12 mesi e 16 giorni. Lo stato di disoccupazione si ritiene sussistente quando i il soggetto dichiara, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

TIROCINIO

Esiste inoltre la possibilità di attivare tirocini; rimandiamo al nostro precedente articolo sull’argomento:

Tirocinio: breve guida informativa