COS'E'

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato. Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere.

Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.

Il tirocinio può essere sospeso; se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell’attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.

 

COME FUNZIONA

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (come ad esempio università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.

Esistono diverse tipologie di tirocini:

  • Tirocini “curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici. Questo tipo di tirocini serve ad affinare il processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola/lavoro. Il ragazzo che vuole iniziare un tirocinio formativo curriculare deve essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo.
  • Tirocini “non curriculari”, quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Appartengono a queste categoria i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi (disabili o richiedenti asilo).

 

NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI

Spetta alla normativa regionale fissare il numero di tirocini attivabile contemporaneamente da parte dell’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva del soggetto ospitante. Sono comunque previste delle quote di contingentamento  – dalla cui base di computo sono esclusi gli apprendisti – pari a:

  • un tirocinante per soggetti ospitanti da 0 a 5 dipendenti
  • due tirocinanti per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti
  • 10% per soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti.

 

INDENNITA' ECONOMICA E COPERTURE ASSICURATIVE

Al fine di evitare un uso distorto del tirocinio è previsto il riconoscimento di una indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali. L’indennità viene corrisposta solo a fronte  di una partecipazione minima, pari al 70%, del tirocinante alle attività calcolata su base mensile.

Nel caso non venga corrisposta l’indennità scatta una sanzione pecuniaria (multa da un minimo di € 1.000,0 a un massimo di € 6.000,00).

L’indennità è configurabile come un reddito da lavoro assimilato (art. 50 TUIR) ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi. Gli oneri delle garanzie assicurative possono essere anche a carico delle Regioni e province autonome.

Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.

Il tirocinante riceverà al termine della sua esperienza formativa un’Attestazione finale che documenta le attività svolte e l’ambito di attività, agevolando così la loro spendibilità per l’inserimento nel mercato del lavoro.

 

DIVIETI

Per limitare gli abusi e riqualificare l’istituto, sono stati posti alcuni divieti nell’attivazione del tirocinio; ad esempio:

  • gli stagisti non possono ricoprire ruoli o posizione proprie del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori dipendenti duranti i picchi di attività o il personale in ferie, malattia o maternità
  • non è possibile attivare tirocini per lo svolgimento di attività lavorative ritenute a bassa specializzazione che non necessitano di una azione formativa; assumere tirocinanti per sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro;
  • realizzare per il soggetto ospitante più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, il quale non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
  • ospitare tirocinanti per aziende che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio (o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio)
  • non è possibile l’attivazione se nei due anni precedenti tra il soggetto ospitante e il tirocinante sia intercorso un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico. Sono fatte salve le prestazioni di lavoro accessorio (ex voucher, Presto) della durata massima di trenta giorni, svolte nei sei mesi precedenti.

 

 

ULTERIORI INCENTIVI SUI TIROCINI

  • TIROCINANTI RESIDENTI NEL COMUNE DI RIVOLI: il Comune di Rivoli riparte con il progetto Rivoli&Lavoro, che offre percorsi professionalizzanti ai beneficiari disoccupati coinvolti (giovani o adulti), anche attraverso l’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento in azienda. In fase di tirocinio i destinatari del progetto saranno rimborsati dal Comune di Rivoli; i soli oneri a carico dell’azienda saranno RC e Inail. Inoltre è stato concordato con delibera di Giunta n. 127 del 28/05/2020, al fine di offrire alle aziende un supporto concreto in una fase di lenta e difficile ripresa economica e ai disoccupati maggiori opportunità di re-inserimento nel mercato del lavoro, di rimodulare le modalità di finanziamento dei tirocini nel seguente modo: anziché finanziare il compenso del tirocinante solo 3 mesi part-time come precedentemente, il Comune di Rivoli potrà corrispondere al tirocinante l’indennità full time per i primi tre mesi; nel caso in cui l’azienda fosse disponibile a prorogare il tirocinio di ulteriori tre mesi, il Comune di Rivoli potrà farsi carico dell’ulteriore quarta mensilità.
  • TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (ES. DISABILI): i tirocini di inclusione sociale sono percorsi di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo, finalizzati a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e dai servizi sanitari competenti. I destinatari sono persone disabili, svantaggiate e particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Sono esclusi i tirocini attivati in favore di persone con disabilità, che, nell’ambito delle convenzioni, ai sensi dell’art. 11 della legge 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all’obbligo di assunzione.Durata

    I tirocini di inclusione sociale, hanno una durata di 24 mesi per i soggetti disabili, prorogabili per ulteriori 24 mesi. Per tutti gli altri soggetti la durata è di  12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi.

    Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante, previa acquisizione da parte del soggetto promotore del parere positivo del servizio pubblico competente

    Indennità di partecipazione

    È prevista un’indennità minima di partecipazione, pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.