L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.
Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda. La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione dell’intera Pat presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’azienda, inoltre, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro. Anche per le aziende operanti nel loro primo biennio, la riduzione viene concessa solo se l’azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dalla normativa.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Se il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) cade di sabato o è un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

 

È disponibile la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024.

Per ottenere la riduzione nella prossima autoliquidazione, i datori di lavoro devono presentare una domanda entro il 29 febbraio 2024.

Allo scopo di facilitare l’individuazione dei miglioramenti da attuare per ottenere il beneficio, l’INAIL ha pubblicato il modello di domanda per l’anno 2024. La pubblicazione, come di consueto, viene effettuata con notevole anticipo rispetto alla scadenza poiché il modello deve essere adeguato alle eventuali modifiche normative, alla individuazione di particolari aree critiche in relazione alla frequenza e gravità degli infortuni o delle malattie professionali, o per la necessità di rendere più chiara la declinazione degli interventi o dei documenti probatori l’intervento selezionato.

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