Sicurezza sul lavoro: aumentate le sanzioni dal 1 luglio 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha decretato la rivalutazione, prevista ogni cinque anni, delle sanzioni nel caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ecco quanto prevede il Decreto Direttoriale n. 12: “Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%.”

Di seguito alcuni esempi di sanzioni applicabili dal 1 luglio 2018:

Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67

 

Non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67

 

Non frequentare, per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nelle ipotesi previste dalla legge, corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67

 

Non nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.675,24 a € 6.700,94
Non inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e non richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico Ammenda da € 2.233,65 a € 4.467,30
Non provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di legge, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente

Non provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.340,19 a € 5.807,48

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