E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, che tra le misure previste, prevede anche per il 2023 la possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti fino a 200 euro come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti.
Si tratta della proroga di una misura già introdotta per l’anno 2022 dal Decreto Ucraina – Buoni carburante: esenzione fiscale fino 200 euro per il 2022
Per quanto riguarda l’anno 2023, il D.L. n. 5/2023 prevede all’art. 1 che “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.”
Per il solo anno 2023, i datori di lavoro privati hanno quindi la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti e il valore dei buoni o altri titoli sono esenti da imposizione fiscale nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.
Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
Il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2023 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.
E’ fondamentale anche per quest’anno andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:
– buono benzina ex art. 1 dl 5/2023 per il buono fino a 200 euro;
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23.
Riportare in un’unica voce il totale erogato senza la necessaria distinzione potrebbe comportare che il buono fino a 200 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.
Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.