Il Decreto Ucraina, entrato in vigore il 22 marzo, ha previsto, per il 2022, la possibilità per il datore di lavoro di erogare ai dipendenti buoni benzina o titoli equivalenti esenti da imposizione fiscale fino a 200 euro. Una misura che rafforza la disciplina del welfare aziendale, e che si affianca all’esenzione IRPEF riconosciuta in via ordinaria dal TUIR per beni ceduti e servizi prestati fino a 258,23 euro.

Per il solo anno 2022, i datori di lavoro privati hanno la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti e il valore dei buoni o altri titoli sono esenti da imposizione fiscale nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.

Già in via ordinaria, nelle misure di welfare che le aziende possono riconoscere ai propri dipendenti ci sono i buoni benzina, che si affiancano ad altre tipologie di fringe benefit quali ad esempio buoni spesa, servizi di educazione o istruzione e servizi assistenziali. I nuovi buoni carburante possono essere cumulabili con l’eventuale buono benzina rientrante nel limite di esenzione riconosciuto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il limite massimo del 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali.

Sarà però fondamentale indicare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:

– buono benzina ex art. 2 dl 21/2022 per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23
Riportare in un’unica voce il totale erogato senza la necessaria distinzione potrebbe comportare che il buono fino a 200 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.