Videosorveglianza: adempimenti, regole e sanzioni

L’impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, è consentito esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale (art. 4, comma 1, legge n. 300/1970), ad eccezione degli strumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, computer, telefoni, tablet), ovvero per la rilevazione degli accessi e delle presenze (c.d. lettori badge), ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 300/1970.

Il rappresentante legale della azienda che ha intenzione di installare degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, deve presentare istanza, prima dell’installazione del sistema, secondo la seguente procedura:

• se il sistema deve essere installato in un’unica unità produttiva, oppure in più unità produttive nella medesima provincia, l’istanza dev’essere presentata solo all’Ispettorato Territoriale del lavoro territorialmente competente per la provincia;

• se il sistema deve essere installato in almeno due unità produttive ubicate in province diverse, possono essere presentate tante istanze quante sono le sedi ai diversi Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, oppure può essere presentata un’unica istanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si evidenzia che è possibile presentare istanza di autorizzazione amministrativa solo in caso di assenza delle RSA/RSU o di mancato accordo con le stesse (in questo secondo caso, occorre allegare documentazione attestante il mancato accordo).

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi – ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 – che traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati.

Le indicazioni tengono conto degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.

Nota n. 2572 dell’INL

 

 

Videosorveglianza: sanzionata un’azienda di abbigliamento

Le telecamere violavano Regolamento, Codice privacy e Statuto lavoratori

50 mila euro di sanzione sono state comminate dal Garante privacy a un’azienda di abbigliamento per aver installato sistemi di videosorveglianza in violazione del Regolamento europeo, del Codice privacy e dello Statuto dei lavoratori. L’indagine del Garante è partita a seguito della segnalazione di un sindacato che lamentava il trattamento illecito di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza in diversi punti vendita della società. Nel corso dell’istruttoria è emerso infatti che la società, presente in Italia con oltre 160 negozi, non aveva rispettato la normativa in materia di controllo a distanza, la quale prevede che l’installazione di impianti audiovisivi non possa avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare la sproporzione esistente tra la posizione datoriale e quella di lavoratore. La società aveva giustificato l’installazione delle apparecchiature con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati. Gli accertamenti del Garante privacy hanno evidenziato che tutti i negozi erano dotati di almeno 3 videocamere, attive 24 ore al giorno 7 giorni su 7, nelle aree riservate ai lavoratori e ai fornitori. Nei punti vendita più grandi arrivavano fino a 27. Le immagini venivano conservate 24 ore e poi sovrascritte. In numerosi punti vendita l’installazione dei sistemi di videosorveglianza non aveva però, come detto, rispettato la normativa in materia di controllo a distanza. Non è sufficiente infatti, ha sottolineato il Garante, limitarsi ad informare gli interessati della presenza dell’impianto e del suo funzionamento attraverso informative affisse nelle zone antistanti quelle oggetto di ripresa. Tenuto conto del numero rilevante di dipendenti coinvolti (oltre 500), il fatto che la violazione ha riguardato diversi punti vendita, e la violazione delle norme in materia di controllo a distanza (assenza di autorizzazione o di accordo con le rappresentanze sindacali e trattamenti effettuati in violazione della autorizzazione rilasciata o dell’accordo), il Garante privacy ha comminato alla società una sanzione di 50 mila euro.

Provvedimento del Garante