Il Decreto Lavoro ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:
  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore. Tali lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.
Resta confermato che tutte le comunicazioni devono essere inviate soltanto mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato “Lavoro agile”, ma le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori “fragili” ed ai lavoratori con figli minori di 14 anni aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile sino al 31 dicembre 2023, possono essere inoltrate senza l’allegazione dell’accordo individuale.

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