Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023.
E’ possibile assumere giovani per cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta’;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
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L’incentivo e’ riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, per le assunzioni:
- con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
- con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e viene riconosciuto per un periodo di 12 mesi.
L’incentivo previsto è cumulabile con quello previsto per gli under 36 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.