Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023.

 

CHI POSSO ASSUMERE CON QUESTO INCENTIVO?

E’ possibile assumere giovani per cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta’;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Clicca qui per  Iscrizione GARANZIA GIOVANI

COME POSSO ASSUMERLO?

L’incentivo e’ riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, per le assunzioni:

  • con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
  • con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

A QUALE INCENTIVO HO DIRITTO?

L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e viene riconosciuto per un periodo di 12 mesi.

L’incentivo previsto è cumulabile con quello previsto per gli under 36 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

COME RICHIEDO L’INCENTIVO?

La domanda dovrà essere trasmessa all’INPS con l’apposita procedura telematica.
L’INPS provvede, entro 5 giorni a rispondere, fornendo la disponibilità (o meno) delle risorse per l’accesso all’incentivo. Dalla risposta scattano 7 giorni (termine perentorio) entro i quali il datore di lavoro deve provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Dall’assunzione il datore di lavoro ha altri 7 giorni (termine perentorio) per comunicare, all’INPS (sempre tramite la procedura telematica), l’avvenuta stipula del contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini, il richiedente perde l’agevolazione.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
REQUISITI

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro:
– che sia in possesso del DURC;
– che rispetti il contratto collettivo nazionale e gli eventuali contratti territoriali e aziendali sottoscritti.