Pubblicato il decreto legge che prevede, per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), misure urgenti di contenimento del COVID-19 e l’ obbligo di possesso del Green Pass per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato (incluso volontariato e formazione) è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui è svolta l’attività. Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

SOGGETTI INTERESSATI

Qualunque dipendente, a tempo pieno o parziale, con prestazioni di carattere saltuario (lavoratore intermittente, o occasionale anche con il c.d. libretto di famiglia, ecc.), apprendista ma anche collaboratore con partita IVA o meno (quindi, autonomo), o chi si reca sul posto di attività per formazione (borsa di studio, tirocinio, ecc.), o per svolgere del volontariato, è soggetto all’obbligo vaccinale. Come pure sono soggetti all’obbligo vaccinale i lavoratori somministrati, lavoratori in smart-working o in co-working che tornano, in periodi prefissati, in azienda, lavoratori in trasferta, collaboratrici domestiche o badanti, ma anche coloro che, autonomi, svolgono un proprio servizio.

CONTROLLI

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro inoltre individuano, con incarico formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Per quel che riguarda, i lavoratori dipendenti dall’appaltatore che svolgono la propria attività all’interno dell’impresa (es. ai servizi di pulizia o di mensa) o anche i lavoratori somministrati che sono in forza presso l’Agenzia di Lavoro fornitrice, la verifica del rispetto delle prescrizioni sia effettuata oltre che dal datore presso cui si svolge l’attività, anche da quelli che sono i loro rispettivi datori.

SANZIONI

Il lavoratore se comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L’accesso del lavoratore in azienda in mancanza di certificato verde esibito, è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 600 e 1.500 euro, con l’applicazione di quanto previsto dalla legge n. 689/1981 per la quantificazione dell’importo da pagare. In questo caso scatta anche un provvedimento disciplinare con tutte le garanzie previste dal CCNL e dall’art. 7 della legge n. 300/1970.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SENZA GREENPASS

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.