In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di:

  • regime di part-time;

  • apprendistato di qualsiasi livello;

  • lavoro domestico;

  • lavoro intermittente;

  • lavoro in somministrazione.

L’esonero contributivo in oggetto in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.

Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

L’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.

Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. E’ inoltre cumulabile con l’esonero di 0.80 punti percentuali previsto per il periodo da gennaio a giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo da luglio a dicembre 2022.

Procedura

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare domanda all’INPS (tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo).

Il nostro studio contatterà i datori di lavoro interessati per spiegare la procedura e raccogliere le richieste per poter procedere alla presentazione delle domande per le lavoratrici interessate.