Il Decreto Lavoro ha previsto :

“Art. 40
Misure fiscali per il welfare aziendale
1. Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e  ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.
3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.”

E’ quindi elevato a 3000 euro il tetto dei fringe benefit che possono essere detassati, ma solo per i lavoratori dipendenti che hanno figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché´ a carico.
Per il periodo d’imposta 2023 non concorrono quindi a formare il reddito di lavoro subordinato:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico
  • le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3 mila euro

Il maggior limite (3000 € anziché 258 €) si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei dipendenti che non rientrano in questa norma di favore rimane conformato il limite di euro 258,23.
Si ricorda che il superamento dei tetti di cui sopra comporta l’assoggettamento ad imposta dell’intero valore del bene o del servizio

 

BENI, PRESTAZIONI, OPERE E SERVIZI

ES. BUONI ACQUISTO/CARBURANTE

L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, per esempio: buoni acquisto, buoni spesa, buoni carburante, ecc.

L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2023, tenendo presente che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. In caso di ricorso ai voucher/buoni acquisto, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

 

RIMBORSO BOLLETTE

Tra le misure straordinarie e urgenti per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare l’emergenza idrica, soltanto per il periodo d’imposta 2023 è disposta l’esenzione contributiva e fiscale anche delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nel limite complessivo di euro 3.000 (in deroga al limite ordinario di euro 258,23).

LA NOSTRA SOLUZIONE

Per erogare i benefit a dipendenti o amministratori è possibile utilizzare la piattaforma dedicata (vedi anche Welfare)

Per semplificare la gestione del welfare delle aziende, abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Beneficy, l’unica piattaforma di welfare aziendale in cloud erogata in modalità SaaS presente sul mercato italiano, caratterizzata da flessibilità e capacità di soddisfare le esigenze sia delle grandi che delle piccole imprese. E’ inoltre una piattaforma aperta, consente cioè la registrazione a qualunque azienda intenda utilizzarne i servizi, ovvero sia alle aziende che intendano implementare un piano welfare aziendale, sia alle imprese fornitrici di servizi che intendono pubblicare le proprie offerte nel marketplace.

Attraverso la piattaforma dedicata ai servizi welfare, non dovrai occuparti di cercare quale dei servizi può essere più adatto ai tuoi dipendenti.

Gli utenti non dovranno installare applicazioni sui loro dispositivi locali. Noi carichiamo l’importo da destinare al dipendente; sarà poi il dipendente, previa registrazione alla piattaforma, a scegliere la tipologia di buono, servizio o rimborso bollette; all’interno della propria area avrà a disposizione un riepilogo degli acquisti effettuati e del credito a disposizione.

L’addebito sul conto corrente aziendale avverrà solo nel momento in cui il dipendente effettuerà la scelta del buono; la fattura verrà invece emessa mensilmente comprensiva di tutti gli acquisti del mese.

Per ulteriori dettagli o per attivare la piattaforma per la tua azienda contattaci a welfare@studiocrosasso.it

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