Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi originato dalla crisi politica e militare in Ucraina, i datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente euro 1.538 un’indennità una tantum di 150 euro, e successivamente recuperarla mediante compensazione nelle denunce contributive. L’indennità è erogata con la retribuzione pagata nella competenza del mese di novembre 2022, ed è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale o parziale dall’INPS.

L’indennità una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

A chi spetta

L’indennità una tantum pari a 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter (art. 18, comma 1, del D.L. n.144/2022) viene erogata in favore delle seguenti categorie di soggetti:

– lavoratori dipendenti del settore privato
– beneficiari di naspi e dis-coll
– beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola
– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuative
– lavoratori beneficiari nel 2021 di indennità covid-19
– lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti
– lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo
– lavoratori autonomi privi di partita iva
– incaricati alle vendite a domicilio
– nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza
– lavoratori autonomi e professionisti

Sono invece esclusi:
– i lavoratori domestici (beneficiari di analoga indennità prevista dall’art. 19 D.L. 144/2022 e corrisposta direttamente dall’INPS);
– gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato.

Requisiti

– Il lavoratore non deve essere titolare dei trattamenti di cui all’art. 19 D.L. 144/2022 che danno luogo al riconoscimento di analoga indennità di 150 euro liquidata direttamente dall’Ente di previdenza/assistenza (es. trattamenti di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione, NASpi, DISCOLL e indennità di disoccupazione agricola, indennità covid per stagionali del turismo, sport e spettacolo, reddito di cittadinanza).

– Il lavoratore, nella competenza di novembre 2022, deve avere una retribuzione imponibile non eccedente euro 1.538.

– Il lavoratore non deve aver percepito la medesima indennità una tantum da altri soggetti (in caso di titolarità di più rapporti di lavoro, il bonus spetta una sola volta).

– Il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di novembre 2022 (l’indennità deve essere erogata anche laddove la retribuzione erogata a novembre 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (es. CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA o congedi).

Procedura

Il datore di lavoro deve:

1) acquisire dal lavoratore una dichiarazione in cui il medesimo specifica di aver diritto all’indennità una tantum in quanto:
– non titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 commi 1 e 16 D.L. 144/2022, ossia di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero non appartenente a un nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza (si tratta infatti delle categorie per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro);
– non beneficiario della medesima indennità in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento;

2) erogare il bonus nel mese di novembre 2022 nella misura fissa di € 150, non riproporzionabile in caso di part-time e non assoggettabile a imposizione contributiva e fiscale;

3) recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori nelle denunce Uniemens di competenza novembre 2022

4) nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità una tantum di 150 euro, restituire all’INPS la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, e recuperarla verso il dipendente (secondo le istruzioni ancora da emanare). L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Nei prossimi giorni ciascuna azienda riceverà le dichiarazioni da far firmare a ciascuno dei propri dipendenti ai fini dell’erogazione del bonus nella mensilità di novembre 2022.