Per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, è stata emanata la L. 1° aprile 2021, n. 46, contenente la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico e universale, basato sul principio universalistico, e rappresentante un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico.

A decorrere dal 1° marzo 2022 viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico dal D.Lgs. n. 230/2021, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. n. 46/2021. È una misura che assume finalità previdenziali, mediante il riconoscimento di un importo esente da imposizione fiscale, determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare e alla composizione dello stesso.

 

COS’E’

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.

A CHI SPETTA

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. Esso è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione; in mancanza di indicazione dell’ISEE, l’assegno è riconosciuto nella misura minima per figlio prevista.

L’assegno unico universale è erogato direttamente dall’INPS al richiedente.

Tabella esempi di calcolo Assegno Unico Universale Simulatore Inps per assegno

A decorrere dal 1° marzo 2022, non saranno più applicabili:

– le disposizioni in materia di ANF per le famiglie con almeno tre figli minori;

– le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;

– le detrazioni per carichi di famiglia, che resteranno applicabili esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

Per ulteriori chiarimenti consultare: Le novità sul cedolino di gennaio – Consulenti del lavoro – Studio Crosasso s.r.l. S.T.P. 

 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito INPS al servizio Accedi al servizio INPS con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi

All’interno della domanda vanno indicati:

– i dati di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio;

– i dati relativi all’altro genitore;

– il possesso dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno per l’intera durata del beneficio;

– la modalità di pagamento del beneficio.

Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel   Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021

 

 

SCADENZE

La domanda è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022.

Decorrenza dell’assegno:

– domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno: l’assegno è riconosciuto dalla mensilità di marzo;

– domande presentate dal 1° luglio in poi: la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio 2022, l’assegno è corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.