Il Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 151/2015), ha abrogato, a decorrere dal 23.12.2015 l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
Il registro degli infortuni rendeva obbligatoria per il datore di lavoro l’annotazione in serie cronologica degli infortuni sul lavoro che comportavano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, ed andava inoltre preventivamente vidimato in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL territorialmente competenti, salvo diverse previsioni regionali che nel tempo hanno abolito nei propri territori l’obbligo della vidima.

La riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal D.Lgs. n. 81/2008 aveva già previsto l’abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni, per la cui definitiva disapplicazione si sarebbe dovuta attendere l’istituzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali) ad a oggi non ancora operativo. Tuttavia, preso atto che i tempi di emanazione del Decreto SINP risultano oltremodo lunghi, il decreto semplificazioni ha provveduto direttamente a statuire che, a decorrere dal 23 dicembre 2015, sia definitivamente abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
Pertanto, a decorrere da tale data, non risulterà più applicabile la sanzione amministrativa da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00 prevista in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni (art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994).
Persiste invece la trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale effettuata utilizzando i servizi telematici messi dell’INAIL secondo procedure che saranno emanate ed illustrate dall’Istituto assicuratore.
La sanzione per la mancata comunicazione telematica degli infortuni avviene attraverso la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro.