Richiesta di regolarità contributiva
L’INPS ha introdotto un sistema di verifica contestuale rispetto alla concreta fruizione dell’agevolazione denunciata nei flussi contributivi mensili, prevedendo la possibilità per i datori di lavoro di effettuare una Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.). Mediante la D.P.A. l’azienda manifesta, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto. La trasmissione della D.P.A. determina l’avvio, in tempo reale, dell’interrogazione della piattaforma DURC on-line al fine della verifica circa la legittimità o meno della fruizione dei benefici.
In assenza della D.P.A, qualora a seguito della elaborazione di un flusso mensile sia evidenziata almeno un’agevolazione, il sistema si attiverà automaticamente e l’esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni.
A partire dal rilascio del sistema D.P.A., gli operatori delle Strutture territoriali non possono più effettuare la forzatura dei “semafori”, per correggere situazioni di irregolarità determinate da disallineamenti procedurali o errori nella gestione delle evidenze.
Pertanto, nel caso in cui a seguito di verifiche d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato, dovesse risultare che l’irregolarità contributiva è stata definita con un documento non corretto, lo stesso dovrà essere annullato e soltanto con la formazione del nuovo documento (DURC on Line) si determinerà una situazione di regolarità.

Benefici normativi e contributivi
Il possesso di un DURC regolare, unitamente agli altri obblighi di legge ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché regionali, territoriali o aziendali, costituisce condizione necessaria per la fruizione di benefici normativi e contributivi.
Tali agevolazioni sono principalmente legate al singolo rapporto di lavoro di cui si tratta e, frequentemente, alla assunzione di determinate categorie di soggetti; pertanto, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Peraltro, dette violazioni non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo.

Requisiti di regolarità
Ricordiamo che la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti:
– dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – cioè tutti i soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata che operano nell’impresa stessa;
– dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste comunque in caso di:
– rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
– sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
– crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi enti;
– crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
– crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 46/1999 che prevede, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti previdenziali, che “se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”;
– crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile. In tal caso il D.M. stabilisce che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro, comprensivi di eventuali accessori di legge.

Assenza di regolarità
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.
L’invito a regolarizzare viene trasmesso esclusivamente al soggetto interessato dalla verifica di regolarità o ad un soggetto delegato.
L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito.
La regolarizzazione determina la formazione di un documento che è reso disponibile dal sistema presso il quale l’interrogazione è stata effettuata in formato “.pdf”.
Tale documento, sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC ed è utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l’acquisizione della verifica di regolarità nel limite della sua validità fissata in 120 giorni.
Tale norma, infatti, ha espressamente stabilito che la risultanza dell’interrogazione sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovunque previsto.

In tutti i casi in cui l’interrogazione non fornisca l’esito di regolarità, deve essere avviato il procedimento di regolarizzazione con l’emissione dell’invito a regolarizzare secondo le indicazioni di cui sopra. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco temporale di 30 giorni dalla prima richiesta.

ATTENZIONE:

Visto quanto sopra, ricordiamo a ciascun cliente di verificare costantemente la PEC dell’azienda, onde evitare di far scadere eventuali inviti a regolarizzare o richieste da parte degli Enti; tale indirizzo mail (PEC) è infatti ormai l’unico canale utilizzato dagli enti per effettuare qualsiasi tipo di comunicazione.

Sul vostro indirizzo gli Enti segnaleranno quindi eventuali irregolarità da sanare oppure la presenza della regolarità contributiva.