La Legge di stabilità per il 2015 ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’incentivo è applicabile anche
per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, effettuata nel corso
del 2015.

La misura è stata introdotta al fine di promuovere forme di occupazione stabile ed è rivolta alle assunzioni, anche in
regime di part-time, a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro
domestico, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed entro al 31 dicembre 2015. Spetta a tutti i datori di lavoro del
settore privato che assumono a tempo indeterminato, anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i
somministrati nonché part time e job sharing.

L’agevolazione, che non riguarda i premi e i contributi dovuti all’INAIL o agli enti bilaterali, è riconosciuta per un periodo
massimo di trentasei mesi e comporta l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Nel caso dei rapporti di lavoro ripartito o a
tempo parziale, l’entità di tale soglia limite va riproporzionata in ragione dell’orario di lavoro ridotto.

Il bonus può essere goduto una sola volta in relazione a ciascun lavoratore ed è escluso per:

  • assunzioni di soggetti che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi
    datore di lavoro, anche a scopo di somministrazione, o nella forma dell’apprendistato e del lavoro ripartito
  • assunzioni di lavoratori che siano già stati, nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di
    Stabilità 2015, alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato del datore di lavoro che richiede l’incentivo,
    anche attraverso società controllate e/o collegate.

La possibilità di usufruire dell’esonero contributivo è infine subordinata a:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
  • osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali
    sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
    rappresentative sul piano nazionale.

La misura è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali a titolo di esempio: l’incentivo per
l’assunzione dei lavoratori disabili; l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori; l’incentivo all’assunzione di beneficiari
del trattamento Aspi; l’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani e in piccola parte – sino al 30 giugno 2015 –
con l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del
D.L. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00; l’incentivo per le assunzioni dei
soggetti in mobilità pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto
alla indennità medesima.
Il bonus sostituisce integralmente, a partire dal 1° gennaio 2015, gli sgravi previsti dalla Legge n. 407 del 1990 per le
assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal
lavoro e beneficiari della Cigs. Per quel che riguarda le assunzioni già avvenute alla data del 31 dicembre 2014, il datore
di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 fino
alla naturale scadenza.