Il CCNL Industria Metalmeccanica all’art. 17 disciplina in modo strutturale il sistema di welfare contrattuale.

Entro il 1° giugno di ciascun anno infatti le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

A CHI SPETTA

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.

QUANTO SPETTA

Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200 euro, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

I suddetti valori:

  • sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto
  • non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time
  • sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
  • sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

COME POSSO EROGARLO?

Il CCNL propone una serie di esemplificazioni relativamente agli strumenti di welfare:

Esemplificazioni WELFARE

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.

I lavoratori interessati alla copertura aggiuntiva del Metasalute dovranno comunicare tale volontà alla propria Azienda, la quale provvederà ad attivare un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda tramite un’apposita procedura disponibile dal 18 al 31 maggio 2023 (incluso) all’interno dell’Area Riservata Azienda. L’offerta potrà essere attivata peril solo lavoratore caponucleo e, a differenza degli anni precedenti, avrà decorrenza dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.

Flexible benefit Metasalute

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Attraverso la piattaforma dedicata ai servizi welfare, non dovrai occuparti di cercare quale dei servizi può essere più adatto ai tuoi dipendenti.

Noi carichiamo l’importo da destinare annualmente al dipendente; sarà poi il dipendente, previa registrazione alla piattaforma, a scegliere la tipologia di buono o servizio; avrà a disposizione un riepilogo degli acquisti effettuati e del credito a disposizione.

L’addebito sul conto corrente aziendale avverrà solo nel momento in cui il dipendente effettuerà la scelta del buono; la fattura verrà invece emessa mensilmente comprensiva di tutti gli acquisti del mese.

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Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. Per ulteriori informazioni visita la nostra pagina dedicata Welfare o scrivi a welfare@studiocrosasso.it