Con la presente ricordiamo che:

  • i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24
    online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un
    intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti
    avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”
  • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli
    F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione),
    possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione
    dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari
    della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di
    servizi di pagamento).

 

I non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000,

senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia
(Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione)
La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa in questi casi:

  • F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale
    superiore a 1.000,00 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione
  • utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

Questi obblighi (introdotti dal Dl 66/2014) si aggiungono a quelli già vigenti in materia di pagamenti con F24. In
particolare, i soggetti titolari di partita Iva restano obbligati a utilizzare:

  • modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché
    delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali
  • esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la
    compensazione, tramite modello F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi
    superiori a 5.000 euro annui.

Pertanto, i titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione
dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la
possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la
presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge di Stabilità 2015 effettua una riforma del ravvedimento operoso: i contribuenti potranno sanare i mancati
versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.

Con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo
caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.
In pratica, questo significa che anche a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco, un contribuente
potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.
La Legge di Stabilità modifica i termini per usufruire del ravvedimento operoso, con una nuova riduzione delle sanzioni
rispetto a quelle già in vigore.

In particolare, termini e sanzioni vengono così rimodulate:

TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO RIDUZIONE
SANZIONI
SANZIONE
APPLICATA
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento 0,20% giornaliero
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento 1/10 del 30% 3,00%
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, o dal termine di
presentazione della dichiarazione periodica
1/9 del 30% 3,30%
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento / entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta in cui la
violazione è stata commessa
1/8 del 30% 3,75%
Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a
quello nel quale la violazione è stata commessa
1/7 del 30% 4,20%
Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / oltre il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta successivo a
quello nel quale la violazione è stata commessa
1/6 del 30% 5,00%

Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche
gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere
effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

In pratica, viene concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in
cui interviene il Fisco con una notifica in seguito a un accertamento fiscale.