Vi invitiamo a porre l’attenzione sull’argomento in esame, leggendo fino in fondo questa lettera e, nel caso intendiate attivare o prorogare la modalità di smart working per i vostri dipendenti, vi preghiamo di darne immediata comunicazione.

Lo Studio provvederà ad effettuare i vari adempimenti tra i quali l’invio della comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.

 

 

Per far fronte all’emergenza Coronavirus il Governo con diversi provvedimenti ha raccomandato l’utilizzo dello smart working o lavoro agile da parte delle imprese per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

I datori di lavoro privati hanno quindi la possibilità di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile – per la durata dello stato d’emergenza epidemiologica da COVID–19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 – anche in assenza dell’accordo individuale che normalmente deve precedere l’avvio di tale modalità di svolgimento della prestazione a distanza. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza del lavoro di cui all’art. 22 L. n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL.

Ulteriori indicazioni:

I dipendenti privati con almeno un figlio di età inferiore a 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali: – se questa è compatibile con le caratteristiche della prestazione; – se nel nucleo familiare non è presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito ovvero non lavoratore. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Per l’intero periodo di svolgimento del lavoro agile, i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

I lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020, hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, se questa è compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Per l’intero periodo di svolgimento del lavoro agile, i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

Proroga dello stato di emergenza 

Lo stato di emergenza, inizialmente dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020, è stato prorogato al 15 ottobre 2020 dal D.L. n. 83/2020. Ne consegue che le previsioni speciali di cui sopra continuano a produrre effetti sino a tale data, fatto salvo il diritto allo smartworking per i dipendenti con figli minori di 14 anni che viene espressamente riconosciuto fino al 14 settembre 2020 (in relazione alla data prevista di riapertura delle scuole).