DEFINIZIONE

Allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che può prevedere:

– forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi,

– senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro,

– con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

ACCORDO

Per potere attivare la modalità di lavoro agile occorre uno specifico accordo tra le parti ( a termine o a tempo indeterminato), stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova.

 

COMUNICAZIONE TELEMATICA AL MINISTERO DEL LAVORO

Con decorrenza 1° settembre 2022, il datore di lavoro deve comunicare entro 5 giorni, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:

– i nominativi dei lavoratori;

– la data di inizio e la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.

In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto ministeriale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

 

CATEGORIE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

I datori di lavoro che decidono di stipulare accordi sullo smart working devono garantire un canale prioritario per le richieste che arrivano da:

– lavoratori con figli fino a 12 anni di età

– lavoratori con figli disabili

– lavoratori disabili;

– caregivers.

 

SICUREZZA SUL LAVORO

Il datore di lavoro dovrà redigere e consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta sui rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, assumendosi, in via generale, la responsabilità di garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa, e una corretta manutenzione degli stessi.

 

La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni; pertanto, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.