In via eccezionale, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente (compresi gli apprendisti), con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.

L’agevolazione:

  • non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di assunzioni agevolate;

  • non è subordinata al possesso di un regolare DURC;

  • non è soggetta alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

La Circolare INPS n. 43 del 22.03.2022 ha dato indicazioni in merito all’applicazione dell’esonero, pertanto con l’elaborazione della mensilità di maggio 2022, per tutti i lavoratori interessati dall’agevolazione, verrà calcolata la riduzione della contribuzione a carico dipendente spettante per il mese corrente e per le mensilità arretrate da gennaio 2022.