La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta in merito alle prestazioni di lavoro occasionale, incidendo sui soggetti ammessi/esclusi e sui limiti di compenso.
Ecco un riepilogo delle caratteristiche di questa tipologia di prestazione.
Imprese e professionisti possono avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il “Contratto di Prestazione Occasionale” (c.d. PrestO).
I compensi sono erogati al prestatore dall’INPS su provvista versata dall’utilizzatore; tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione, sono computabili ai fini del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL LAVORO OCCASIONALE
– lavoratori autonomi;
– professionisti;
– imprenditori;
– associazioni;
– fondazioni ed altri enti di natura privata;
– pubbliche amministrazioni per esigenze temporanee o eccezionali quali progetti in ambito sociale, lavori di emergenza o solidarietà, manifestazioni sportive o culturali;
– aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo;
– società sportive per le prestazioni rese dagli steward;
– discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice ATECO 93.29.1).
SOGGETTI ESCLUSI
– aziende che occupano più di 10 dipendenti a tempo indeterminato ;
– enti del non profit;
– imprese dell’edilizia e di settori affini;
– imprese del settore agricoltura;
– imprese impegnate nell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
– persone fisiche non nell’esercizio dell’attività̀ professionale o d’impresa; ad esse è riservato il Libretto Famiglia .
La legge di bilancio 2023 ha previsto una disciplina speciale per le prestazioni occasionali nel settore agricolo.
CONDIZIONI
- Il datore di lavoro non deve avere alle proprie dipendenze più di 10 dipendenti a tempo indeterminato.
- Limiti quantitativi per ciascun anno civile – 1° gennaio-31 dicembre:
- 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 10.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori (a condizione che il prestatore autocertifichi la propria condizione all’atto della registrazione sulla piattaforma informatica, sono computati al 75% del loro ammontare i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese da titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità, giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi anche universitario, disoccupati che abbiano reso la DID, percettori di prestazioni di sostegno al reddito o di reddito di inclusione REI);
- 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
I limiti sono riferiti ai compensi al netto di contributi, premi e costi di gestione.
- Limiti di durata nell’arco dello stesso anno civile (1° gennaio-31 dicembre): 280 ore.
- Ulteriori rapporti di lavoro con il prestatore: il committente non deve avere in corso o non deve aver cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore.
- Limiti minimi di compenso: per la generalità degli utilizzatori ogni ora di lavoro deve essere retribuita con un importo minimo di 9 euro (l’importo minimo giornaliero è di 36 euro anche se la prestazione è svolta per meno di 4 ore). Ad essa si aggiungono i seguenti oneri espressi in percentuale rispetto al compenso:
– 33% per la contribuzione alla gestione separata INPS;
– 3,5% per il premio dell’assicurazione INAIL;
– 1% per gli oneri di gestione.