Gentili Clienti, vi proponiamo delle brevi informative che riepilogano due importanti argomenti: il libro unico del lavoro (LUL) e il pagamento della retribuzione.

Vi preghiamo di porre attenzione ad entrambi i documenti, creati in modo sintetico e schematico per permettervi di rilevarne l’importanza. Come sempre, per ulteriori chiarimenti siamo a vostra disposizione.

 

Libro Unico del Lavoro

Il datore di lavoro deve:

  • istituire il LUL, documento obbligatoriamente unitario anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali o di più sedi di lavoro;
  • conservare il LUL presso la sede legale del datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed esibirlo agli organi di vigilanza quando richiesto, anche a mezzo fax o posta elettronica; il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare il LUL per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione;
  • registrare nel LUL i seguenti dati, con riferimento a ciascun lavoratore: nome, cognome e codice fiscale; qualifica e livello, retribuzione base, anzianità di servizio e relative posizioni assicurative e previdenziali; tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro; calendario delle presenze.

Nei confronti dei lavoratori subordinati, è possibile assolvere all’obbligo di consegna del prospetto paga mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul LUL (i dati relativi al calendario delle presenze non necessariamente devono essere ricompresi).

Ricordiamo che sul LUL vanno indicati anche i lavoratori in somministrazione (interinali) per ciascun mese di utilizzo; l’utilizzatore deve limitarsi ad annotare i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore deve procedere alle annotazioni integrali anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi.

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Libro Unico del Lavoro

 

 

Pagamento della retribuzione e consegna del prospetto paga

Come noto, la retribuzione deve essere corrisposta periodicamente con le modalità e nei termini stabiliti nel contratto collettivo e/o individuale (o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui il lavoro viene eseguito).

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori che, quindi, non possono più essere corrisposte per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di tracciabilità delle retribuzioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

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Pagamento della retribuzione