Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Inps (rif. messaggi n. 1281 e 1381) ha provveduto a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Dal 1 aprile 2020 sarà possibile presentare le domande attraverso questo link https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.
INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale; spettano alle categorie di seguito elencate.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Tutti questi lavoratori (messaggio n. 1381/2020) possono ora compilare e inviare le domande di prestazione o servizio inserendo solo la prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail e richiesto:
· sul sito istituzionale dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
· tramite Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Le prime 8 cifre del PIN consentiranno l’autenticazione necessaria per la compilazione e l’invio della domanda on line.
Se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta è possibile chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Chi è in possesso di:
· PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
· SPID di livello 2 o superiore;
· Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
· Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle domande di prestazione prima elencate.