Il decreto Fisco lavoro ha introdotto dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124″.

Con la Nota n. 29 del 11.01.2022 il Ministero del Lavoro e INL hanno fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

CHI E’ IL LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoro autonomo occasionale è una attività lavorativa consistente nella realizzazione di un’opera o nella prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; quindi assume le medesime caratteristiche del lavoro autonomo propriamente detto, dal quale si distingue per il solo fatto che è svolto occasionalmente.

I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono:

  • l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell’opera
  • l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
  • il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
  • l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
  • la corresponsione di un corrispettivo.

CORRISPETTIVO, TASSAZIONE E CONTRIBUZIONE

Alla percezione del corrispettivo, il lavoratore autonomo occasionale, in luogo della fattura, emetterà una ricevuta che costituisce quietanza di pagamento (sulla quale, in caso di importi superiori a 77,47 euro, si applicherà una marca da bollo da 2 euro): su di essa sarà indicato l’importo lordo della prestazione, la ritenuta a titolo d’acconto del 20% a cui la prestazione è soggetta, e l’importo netto, che è quello effettivamente percepito dal contribuente. Il committente, se azienda o a sua volta lavoratore autonomo, agisce da sostituto di imposta: versa per conto del contribuente la ritenuta e, l’anno fiscale successivo, certifica compensi e ritenute emettendo Certificazione Unica.

I compensi percepiti in un anno fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale; lo sono solo i compensi che eccedono tale importo. In questo caso il lavoratore autonomo occasionale, al superamento della franchigia dei 5.000 euro, dovrà iscriversi alla Gestione separata (se non era già iscritto) ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto, calcolato applicando l’aliquota (indicata annualmente dall’Inps) alla parte di corrispettivo lordo che supera euro 5.000. Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore; la parte a carico del lavoratore sarà esposta sulla ricevuta di pagamento come ritenuta previdenziale che verrà versata dal committente, il quale agisce in qualità di sostituto di imposta.

I prestatori d’opera occasionali non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail.

 

NUOVO OBBLIGO

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

L’obbligo riguarda i rapporti avviati a partire dal 21 dicembre 2021 o comunque ancora in corso all’11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione deve contenere: – i dati anagrafici del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA); – i dati anagrafici del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ; – la sede in cui sarà svolta la prestazione lavorativa; – sintetica descrizione dell’attività; – l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico); – la data di avvio e l’arco temporale di svolgimento della prestazione.

SANZIONI

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. La sanzione non è diffidabile.

MODALITA’ OPERATIVE

La comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, in via preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa per via telematica con le stesse modalità già utilizzate per il lavoro intermittente. Nelle more dell’aggiornamento dell’applicativo telematico, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail all’ indirizzo di posta elettronica ordinaria, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

 

Modulo Comunicazione Lavoratori Autonomi Occasionali

 

Casistiche per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali