Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) n. 52 dell’11.02.2020 ha previsto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati, comprese le conversioni di rapporti a termine, effettuate tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020.
- Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (sia a tempo indeterminato che determinato, compresi i periodi in attesa di assegnazione).
- Rapporti di apprendistato professionalizzante.
- Rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L’incentivo spetta sia per rapporti a tempo pieno sia a tempo parziale. Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020
È pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone:
- disoccupate ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 150/2015(Ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego);
- da considerare disoccupate, con reddito di lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13 Tuir.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato
Se ha già compiuto 25 anni deve essere disoccupato e privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo (fatta eccezione per i casi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato).
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per 1 solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex art. 31 D. Lgs 150/2015.
- Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (obbligo preesistente, diritti di precedenza, sospensioni dal lavoro, ecc.).
Da poco tempo l’Inps ha chiarito come richiedere l’incentivo (Circolare 124/2020 e Messaggio 4191).
Il nostro studio sta quindi provvedendo a riesaminare tutte le assunzioni o trasformazioni aventi i requisiti richiesti.
Per tali casistiche stiamo man mano provvedendo alla presentazione del “Modulo di istanza on-line” tramite il portale Inps, la cui approvazione consentirà la fruizione dell’incentivo.
Ciascun cliente verrà messo al corrente rispetto alle agevolazioni spettanti per i propri dipendenti.