Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) n. 52 dell’11.02.2020 ha previsto un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati, comprese le conversioni di rapporti a termine, effettuate tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020.

RAPPORTI INCENTIVATI

  • Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (sia a tempo indeterminato che determinato, compresi i periodi in attesa di assegnazione).
  • Rapporti di apprendistato professionalizzante.
  • Rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L’incentivo spetta sia per rapporti a tempo pieno sia a tempo parziale. Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1.01.2020 e il 31.12.2020

MISURA DELL’INCENTIVO

È pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione

REQUISITI LAVORATORI

L’incentivo spetta per l’assunzione di persone:

  • disoccupate ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 150/2015(Ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego);
  • da considerare disoccupate, con reddito di lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13 Tuir.

Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato

Se ha già compiuto 25 anni deve essere disoccupato e privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo (fatta eccezione per i casi di trasformazione del rapporto di lavoro determinato in rapporto a tempo indeterminato).

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per 1 solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio

REQUISITI DATORI DI LAVORO

  • Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  • Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  • Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex art. 31 D. Lgs 150/2015.
  • Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (obbligo preesistente, diritti di precedenza, sospensioni dal lavoro, ecc.).

 

ATTENZIONE

Da poco tempo l’Inps ha chiarito come richiedere l’incentivo (Circolare 124/2020 e Messaggio 4191).

Il nostro studio sta quindi provvedendo a riesaminare tutte le assunzioni o trasformazioni aventi i requisiti richiesti.

Per tali casistiche stiamo man mano provvedendo alla presentazione del “Modulo di istanza on-line” tramite il portale Inps, la cui approvazione consentirà la fruizione dell’incentivo.

Ciascun cliente verrà messo al corrente rispetto alle agevolazioni spettanti per i propri dipendenti.