Incentivo assunzione giovani NEET

Prorogati i termini per usufruire dell’Incentivo occupazione NEET per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

L’incentivo deve esser fruito, a pena di decadenza, a partire dalla data di assunzione ed entro il termine del 28 febbraio 2021.

 

Requisiti dipendenti:

Giovani aderenti al Programma “Garanzia giovani”, di età compresa tra i 16 anni e 29 anni che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione; nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

Tipologie di assunzione incentivate:

L’assunzione deve riguardare una sede di lavoro ubicata in tutto il territorio nazionale con una delle seguenti tipologie contrattuali, anche a tempo parziale:

– a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

– apprendistato professionalizzante.

E’ escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente;  contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, poiché in tali ipotesi il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell’evento incentivabile.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto; pertanto, dopo una prima concessione non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso dell’anno 2018.

 

Misura dell’incentivo

L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

 

Requisiti azienda che danno diritto alla fruizione dell’incentivo:

– adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 (l’incentivo non spetta: se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, se l’assunzione viola il diritto di precedenza, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, e l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento)

 

Procedimento di ammissione all’incentivo

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare telematicamente all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.

L’INPS provvede al calcolo dell’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e, verificata la sussistenza della copertura finanziaria per l’incentivo richiesto, informa il datore di lavoro dell’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo spettante. Entro i successivi 10 giorni di calendario, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.