Con la pubblicazione della legge di conversione el D.L. 21 settembre 2021, n. 127 sono state introdotte le seguenti novità, in vigore dal 21 novembre 2021.

CONSEGNA COPIA CERTIFICAZIONE

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

In base a questa disposizione consigliamo di integrare l’informativa che viene fornita ai lavoratori indicando che: “in base al  nuovo art. 1, comma 5, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del possesso del Green Pass, i lavoratori del settore privato possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.  I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro fino alla scadenza.

ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 dicembre 2021 (in precedenza erano 10 giorni rinnovabili una sola volta).

SCADENZA DEL GREEN PASS DURANTE L’ORARIO DI LAVORO

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. In tali casi la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore; il somministratore deve informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.