Dal 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per partecipare a particolari attività e fruire di determinati servizi.

Pertanto è necessario sapere che il datore di lavoro rischia una sanzione fino a 10 milioni di euro se non conferisce un incarico formale a colui che avrà il compito di verificare il possesso della certificazione verde Covid-19. È quanto discende da una interpretazione sistematica dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in combinato disposto con l’articolo 29 del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr). Si tratta di un adempimento documentale da accompagnare con una illustrazione delle operazioni da effettuare.

Il datore di lavoro dovrà poi adottare anche specifiche misure organizzative per consentire un lineare svolgimento delle operazioni.

Attività di verifica del Green pass

La verifica positiva del possesso del Green Pass abilita alla partecipazione a manifestazioni e all’accesso a luoghi più a rischio di affollamento o di contagio. In particolare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 105/2021, a partire dal 6 agosto 2021, il Green Pass è richiesto poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

La verifica del Green Pass consiste nella consultazione di dati riferiti a una persona fisica e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione del Gdpr.

INCARICO FORMALE A CHI CONTROLLA

L’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 consente ai titolari di imprese/enti, tenute alla verifica, di delegare con atto formale l’operazione a un incaricato. A tale riguardo, l’art. 29 del Gdpr impone che siano impartite apposite istruzioni all’autorizzato al trattamento. L’incombenza è assistita, in caso di inosservanza, dalla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 83, par. 4, Gdpr. Per l’ipotesi di violazioni, anche se non espressamente descritte, della correttezza delle operazioni è applicabile l’articolo 5 Gdpr, assistito dalla ben più pesante sanzione prevista dall’articolo 83, par. 5, Gdpr.

Quando formalizzare l’incarico

L’incarico è necessario prima di effettuare un evento o di consentire l’accesso a luoghi riservato a soggetti in possesso della certificazione verde Covid 19.

Il soggetto incaricato riveste a tutti gli effetti il ruolo di autorizzato al trattamento. A tale proposito il Gdpr impone al titolare del trattamento di impartire istruzioni sul trattamento (articolo 29), istruzioni concernenti i profili della sicurezza del trattamento (art. 32) ed altresì di fornire formazione idonea (articolo 39).

Tutti questi adempimenti trovano collocazione cronologica in via preliminare all’inizio del trattamento o in occasione di modifiche alle modalità di esecuzione delle operazioni di trattamento.

Norme di riferimento

Le norme essenziali che stanno alla base dell’incarico sono:

  • l’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, che attua l’articolo 9 del decreto Riaperture (decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87);
  • e, in ambito privacy, l’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr).

I riferimenti indicati rappresentano i richiami delle norme primarie di rango legislativo. Peraltro, altre disposizioni di natura contrattuale, collettiva o individuale, possono giocare il loro ruolo, in relazione ad attribuzioni attinenti l’organizzazione del lavoro e poteri direttivi interni alla organizzazione medesima.

Come va assolto l’adempimento

Si tratta di un adempimento documentale da accompagnare con una illustrazione delle operazioni da effettuare. In parallelo vanno adottate misure organizzative per consentire un lineare svolgimento delle operazioni.

L’operazione di controllo ha due fasi:

– il controllo del possesso di un titolo;

– l’identificazione del portatore quale soggetto titolare del titolo.

Le operazioni sono descritte anche sul sito internet della Certificazione verde Covid.

L’impresa/ente delegante deve anche controllare:

– il registro dei trattamenti;

– il codice disciplinare;

– le nomine di autorizzato al trattamento per eventuali integrazioni.

 

Sanzioni per le imprese

Eventuali inadempimenti saranno sanzionati, ai sensi dell’art. 83, paragrafi 4 e 5 del Gdpr, con una sanzione fino a 10 milioni di euro per la violazione dell’art. 29 Gdpr e fino a 20 milioni di euro in caso di violazione dell’art. 5 Gdpr.

 

Seguirà una nostra mail con ulteriori dettagli e fac-simile della delega.