L’art. 3 del Decreto Agosto ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedessero nuovi interventi di integrazione salariale.

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

Requisiti per le aziende:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il datore di lavoro deve inoltre attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell’esonero. La violazione della suddetta previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale.

L’esonero può essere utilizzato per un massimo di 4 mesi, dal mese di competenza “agosto 2020” al mese di competenza “dicembre 2020”, con trasmissione della denuncia contributiva Uniemens entro il 31 gennaio 2021. Le aziende interessate sono tenute ad inoltrare all’INPS la domanda di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”.

Se il datore di lavoro sceglie di recuperare l’agevolazione mediante esonero dei contributi dovuti nei periodi pregressi, cioè quelli diversi dalla denuncia corrente (es. mese di agosto e settembre), è necessario però avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive. La regolarizzazione va effettuata con ticket ed il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione “.

 

Il nostro studio sta esaminando la situazione di ciascuna cliente.

Qualora l’azienda si trovi nelle condizioni di diritto all’esonero, stiamo provvedendo ad effettuare la richiesta del codice autorizzazione 2Q e valutando la gestione degli eventuali arretrati sui mesi scorsi.

Sarà nostra cura avvisare ciascun cliente relativamente alle richieste presentate e all’importo di esonero spettante.