Il D.L. 14.08.2020, n. 104, ha previsto:

  • l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, effettuate a decorrere dal 15.08.2020 e sino al 31.12.2020, con esclusione dei contratti di apprendistato, lavoro a chiamata e di lavoro domestico.
  • l’esonero alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’esonero.

RAPPORTI INCENTIVATI:

• Assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato compresi i part-time (I lavoratori non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro).

• Trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

• Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

• Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

• Assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

DURATA

L’esonero ha una durata massima di 6 mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

Per il settore turismo e terme l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore a 3 mesi (In caso di conversione di contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato).

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

MISURA DELL’ESONERO

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail per un importo massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 671,66 (€ 8.060,00/12)) per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato..

REQUISITI

  • possesso del Durc regolare
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  • i lavoratori non devono aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.
  • ai fini della legittima fruizione dell’esonero devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D. Lgs. 150/2015.

ATTENZIONE

Solo qualche giorno fa l’Inps ha pubblicato una circolare (Circolare 133/2020) che consente l’effettiva applicazione dell’esonero.

Il nostro studio sta quindi provvedendo a riesaminare tutte le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 15 agosto e aventi i requisiti richiesti.

Per tali casistiche stiamo man mano provvedendo all’invio delle pratiche tramite il portale Inps per richiedere l’autorizzazione che consentirà la fruizione dell’esonero.

Ciascun cliente verrà messo al corrente rispetto alle agevolazioni spettanti per i propri dipendenti.