Erogazioni liberali in natura
Ricordiamo che gli omaggi effettuati a favore dei dipendenti sono soggetti a una particolare disciplina che prevede, per il lavoratore, un regime di non imponibilità se sono rispettate le seguenti condizioni:
- sono costituiti da beni in natura o servizi prestati
- hanno un valore normale complessivo che non supera € 258,23 (il decreto Agosto ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione da € 258,23 a € 516,46, ma limitatamente al periodo d’imposta 2020).
La norma, quindi, esclude dalla formazione del reddito del lavoratore dipendente il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati, se complessivamente di importo non superiore a € 258,23 (€ 516,46 nel 2020) nel periodo d’imposta. Per quanto riguarda il pacco natalizio, se concesso dalle aziende ai propri dipendenti, rientra nel regime di non imponibilità, con la precisazione che, anche in questo caso, qualora il valore del pacco natalizio superi il limite di € 258,23 (€ 516,46 nel 2020) lo stesso concorrerà per intero alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Le somme in denaro risultano, invece, sempre interamente imponibili.
Attenzione:
- Poiché la soglia di esenzione potrebbe essere assorbita da altri fringe benefits, il datore di lavoro dovrà valutarne la capienza per ciascun dipendente in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto e, nell’eventualità del suo superamento, far concorrere l’erogazione alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
- Se il valore dell’erogazione liberale è superiore al limite indicato (€ 516.46 per il 2020), lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
ESEMPIO:
Sulla mensilità di dicembre 2020, l’azienda decide di corrispondere al proprio dipendente (che non gode di altri benefits):
- un pacco natalizio del valore di € 100,00: il pacco natalizio corrisposto al dipendente rientra tra le erogazioni liberali “in natura”, concorrerà per intero alla formazione del reddito da lavoro dipendente solo se il valore dello stesso, unitamente agli altri benefits, sia superiore a € 516,46 nel periodo d’imposta;
- una somma in denaro di € 500,00: la somma in denaro corrisposta al dipendente rientra tra le erogazioni liberali “in denaro”; le erogazioni liberali concesse sotto forma di denaro sono sempre imponibili sia ai fini contributivi sia ai fini fiscali, indipendentemente dal loro valore.
- un buono acquisto del valore di € 150,00 da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato: il buono acquisto, da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali, anche se non riconducibile in maniera diretta ad un bene preciso, rientra tra le erogazioni liberali “in natura”; concorrerà per intero alla formazione del reddito da lavoro dipendente solo se il valore dello stesso, unitamente agli altri benefits, sia superiore a € 516,46 nel periodo d’imposta.
Nel caso siate interessati, Vi preghiamo di farci pervenire l’elenco delle eventuali liberalità che vorrete concedere ai lavoratori unitamente alle presenze di dicembre 2020, specificandone la natura (se in denaro o in natura), affinché si possa provvedere al loro corretto trattamento nel Libro Unico del Lavoro.