Il Presidente del Consiglio ha firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Pertanto, a partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ci si può spostare solo per comprovate esigenze (da autocertificare), sono sospese molte attività aggregative e culturali, bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00 e le altre attività commerciali devono garantire il rispetto di determinate regole di sicurezza e igiene.

 

Ecco i punti principali.

 

Spostamenti

Si devono limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Chi si trova al di fuori del proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi.

In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita autocertificazione con i motivi dello spostamento.

Questo è il modulo_autodichiarazione_spostamenti reperibile sul sito del Ministero dell’Interno anche se l’autocertificazione può essere rilasciata anche alle stesse autorità la momento del controllo.

Chi presenta sintomi di febbre (temperatura superiore a 37.5°) è invitato a rimanere a casa e a contattare il medico curante, mentre i soggetti in quarantena non devono assolutamente spostarsi da casa.

Attenzione: in caso di dichiarazione del falso, trattandosi di un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei reati penali previsti in tal caso.

Consigliamo di fornire ai dipendenti l’autocertificazione e un documento che dimostri l’esistenza del rapporto di lavoro (contratto di lavoro o comunicazione di assunzione effettuata presso il centro per l’impiego).

 

Misure specifiche per lavoratori e datori di lavoro

Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Chiaramente, viene estesa la possibilità di ricorrere al lavoro agile/smart working per tutte le realtà imprenditoriali, senza alcun limite.

Il lavoro agile di natura può̀ essere applicato, per la durata dello stato di emergenza (al momento è fissata la data del 31.07.2020), dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail.

La prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale è dunque consentita a patto che:

– sia fornita, in modalità telematica (e-mail, PEC, etc.), al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, INFORMATIVA LAVORO AGILE;

- sia depositata la comunicazione obbligatoria sul portale, entro 5 giorni dall’avvio della prestazione di lavoro agile, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro.

Il governo ha promosso, attraverso specifica piattaforma, una iniziativa di solidarietà ‘digitale’ secondo la quale numerosi provider di telefonia, servizi informatici e formazione IT mettono a disposizione connessioni internet, webinar, piattaforme di call conference e altri strumenti, in modo gratuito, per agevolare la promozione del lavoro agile e della formazione in remoto.

A prescindere dal ricorso alle misure ordinarie, straordinarie e derogatorie degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro può legittimamente affiancare al lavoro agile, laddove applicabile, il collocamento unilaterale in ferie, specie per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.

 

Attività sospese o chiuse

Tra le sospensioni ci sono:

– tutte le manifestazioni di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico e quindi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;

– servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati (è comunque possibile l’attività svolta a distanza);

– palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Restano, invece, chiusi i musei e gli altri luoghi di cultura.

 

Somministrazione di alimenti e bevande e altre attività commerciali

Per i bar e ristoranti, è prevista l’apertura dalle 6 alle 18, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori di almeno un metro, salvo la sospensione dell’attività in caso di violazione di tali regole.

Per le attività commerciali diverse da bar e ristoranti è prevista la libertà di apertura a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Anche in questo caso, in caso di violazione di tali disposizioni è prevista la sospensione dell’attività.

Da segnalare che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, si deve chiudere.

Le medie e grandi strutture di vendita (e i negozi in esse presenti) sono obbligate alla chiusura nei festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali c’è l’obbligo di ingressi contingentati e rispetto distanza di 1 metro tra clienti, con uguale sanzione della sospensione dell’attività per chi non rispetta le regole.

Attenzione: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari possono rimanere aperti, ma nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza sopra descritte (distanza di 1 metro e ingressi contingentati).