Buongiorno,
ricordiamo a tutte le aziende che ne facessero ricorso che i lavoratori somministrati (ex interinali) e distaccati vanno sempre indicati nel Libro Unico del Lavoro.
A tal fine si ricorda che occorre comunicare allo Studio, contestualmente all’invio delle presenze mensili, i seguenti dati relativi ai lavoratori somministrati e distaccati attualmente in forza e futuro inserimento:
– Nome e Cognome;
– Codice fiscale;
– Luogo e Data di nascita;
– Indirizzo di residenza;
– Qualifica e Livello contrattuale d’inquadramento;
– Agenzia di Somministrazione (nome, codice fiscale, data e numero autorizzazione)/Azienda Distaccante;
– Inizio e fine del servizio/distacco.
Per i lavoratori somministrati tali dati vengono generalmente già forniti dalle stesse Agenzie di somministrazione all’atto della stipula del contratti di fornitura di lavoro temporaneo tuttavia nel caso gli stessi dati non dovessero essere forniti si prega di richiederli al fine di assolvere correttamente all’adempimento.
Ricordiamo inoltre che entro il 31.01 di ogni anno è necessario dare comunicazione dei lavoratori somministrati occupati nell’anno precedente (es 31/01/2020 lavoratori occupati nel 2019) indicando il numero dei contratti conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
La comunicazione deve essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il mancato o non corretto invio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.250,00.