Gentili Clienti, evidenziamo di seguito quanto previsto dal Decreto Ristori.

Chiediamo di porre particolare attenzione alla sospensione dei versamenti e di segnalarci l’intenzione di NON effettuare il versamento della prossima scadenza del 16.12.2020. Secondo il Decreto Ristori i versamenti sospesi verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.

 

Sospensione versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

• Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; b) ai versamenti relativi all’Iva; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

• I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30.11.2019.

• Le disposizioni si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: – ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; – ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (zone rosse e arancioni) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute; – ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

• A seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di pre-sentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

• Non può, in nessun caso, essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata dalle pubbliche am-ministrazioni prima di effettuare il pagamento di importi superiori a 5.000 euro (art. 48-bis Dpr 602/1973), in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

• Il pagamento della 1ª rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

• Le nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data del 30.11.2020. • Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, in deroga a quanto disposto dall’art. 19, c. 1, ultimo periodo Dpr 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è docu-mentata, ai fini della relativa concessione della rateizzazione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di impor-to superiore a 100.000 euro.

• Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di nuova rateazione, a seguito del pagamento delle rate scadute della precedente rateazione concessa, gli effetti di decadenza automatica dal beneficio (art. 19, c. 3, lett. a), b) e c) Dpr 602/1973), si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

• I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, cc. 1 e 2-bis D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati (ai sensi dell’art. 19 Dpr 602/1973), presentando la richiesta di rateazione entro il 31.12.2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del punto precedente. • Le nuove dilazioni dei debiti per i quali, alla data del 1.12.2019, non si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate (di cui agli artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, all’art. 16-bis D.L. 34/2019 e all’art. 1, cc. 190-193 L. 145/2018) conces-se ai sensi dell’art. 68, c. 3-bis D.L. 18/2020, possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate dei carichi di cui all’art. 6 D.L. 193/2016 e all’art. 1, cc. da 4 a 10-quater D.L. 148/2017, in deroga alle previsioni in essi contenute.

 

Indennità lavoratori stagionali turismo, stabilimenti termali, spettacolo e incaricati alle vendite

• Ai soggetti già beneficiari della nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all’art. 15, c. 1 D.L. 137/2020 è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro. • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamen-te il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020 e che abbiano svolto la pre-stazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro di-pendente, nè di NASPI, alla data del 30.11.2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel pe-riodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data del 30.11.2020. • È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in con-seguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo com-preso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30.11.2020. Gli stes-si, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 30.11.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. • I soggetti del punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente; b) titolari di pensione. • Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cu-mulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro: a) Titolarità, nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 30.11.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo deter-minato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) Titolarità, nell’anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lett. a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, alla data del 30.11.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. • Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 30.11.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non tito-lari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 30.11.2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

• Il requisito dell’assenza di un rapporto di lavoro dipendente previsto per l’indennità ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 38, c. 2 D.L. 18/2020), richiesto anche per l’indennità riconosciuta ai medesimi lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84, c. 10 D.L. 34/2020 e art. 9, c. 4 D.L. 104/2020), si ri-ferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato. • Le indennità non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità è presentata all’Inps entro il 15.12.2020 trami-te modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. • Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo previsto. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. • Le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all’art. 9 D.L. 104/2020 possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 15.12.2020.

 

Fondo per la filiera della ristorazione

• Le risorse destinate al Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58 D.L. 104/2020) relative all’anno 2021 concorrono al finanziamento e all’integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15.12.2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l’anno 2020, nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure stabilite nei punti seguenti e al D.M. politiche agricole 27.10.2020. • Il contributo a fondo perduto è riconosciuto alle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indi-cano il codice ATECO 56.10.12.

 

Fondo perequativo

• Per l’anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del D.L. 18/2020, del D.L. 23/2020, del D.L. 34/2020, del D.L. 104/2020, del D.L. 129/2020, del D.L. 137/2020, del D.L. 149/2020 e del D.L. 154/2020, nonché del presente D.L. 157/2020, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. • Per tali soggetti può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla ba-se dei parametri individuati con Dpcm.