In seguito alla pubblicazione del decreto Cura Italia, l’Inps (Messaggio 1281 del 20.03.2020 e circolare n. 45 del 25.03.2020) è intervenuto su diversi fronti, tra i quali congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting. Analizziamo qui di seguito i congedi parentali.
La richiesta potrà essere effettuata dal 1 aprile attraverso questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53541
CONGEDI COVID-19
Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. Si applica anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. Spetta a lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS. In alternativa al congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Genitori dipendenti del settore privato
Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età. Viene dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale è prevista un’indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali. Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:
- ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001);
- ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.
I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19. Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23, infatti, saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale.
Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
Genitori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all’INPS
Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età. Viene, dunque, ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.
Il congedo COVID-19, dunque, introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
- per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
- per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età;
- per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo parentale.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale.
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19. La domanda, che potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che saranno opportunamente modificate a tal fine. Nelle more delle implementazioni procedurali, i menzionati lavoratori possono comunque fruire del congedo COVID-19. La domanda, infatti, ancorché presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo non superiore a 15 giorni. Si precisa, inoltre, che, per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.
Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:
• non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
• non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
Pertanto, con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.