DURC

Con la nota del 26 marzo 2020, n. 4250, l’Inail chiarisce che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rientra fra i documenti che, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Di conseguenza, tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione.

I Durc online con periodo di validità meno recente sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, al 120° giorno dalla richiesta che quindi è stata effettuata dai richiedenti il 4 ottobre 2019 e per le suddette verifiche sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019. Pertanto, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 e sia quindi necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Sedi dovranno considerare i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali rateazioni in corso a tale data. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI

Con circolare n. 11 del 27 marzo 2020 sono forniti chiarimenti in merito alle ulteriori misure sulla sospensione dei termini per gli adempimenti e per i versamenti dei premi assicurativi previsti dal d.l. 18/2020.

L’Inail comunica che sono state sospese a partire dal mese di marzo le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione, ed è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni
assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata (richiesta 902019).

Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, dalla lett. a) a r) del d.l. 18/2020 ( imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi assicurativi dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020. Per le rateazioni concesse sono sospesi i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente in questo periodo, che devono essere corrisposte nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, nonché gli adempimenti relativi alla dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e all’invio della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione.

Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite Pec, alla sede Inail competente, apposita domanda di sospensione utilizzando il modulo Allegato 1 alla circolare unitamente alla dichiarazione delle retribuzioni 2019, esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile dal 2 al 15 maggio 2020. Le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse devono essere trasmesse sempre dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione (modulo Allegato 1).

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospesa la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione e sono sospesi i versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione che scadono nello stesso periodo derivanti da cartelle di pagamento, che devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. La rata del 28 febbraio della definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-ter”) è stata differita al 31 maggio 2020.

Per gli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale prosegue fino al 31 maggio la sospensione dei termini per i versamenti, scadenti nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, dei carichi affidati all’agente della riscossione e dei crediti Inail inclusi nella cosiddetta “rottamazione ter”.