Il decreto Cura Italia ha introdotto, tra gli altri, alcuni interventi a sostegno delle famiglie. Ecco i dettagli.

CONGEDO PARENTALE COVID-19

  • spetta a dipendenti, lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’Inps
  • spetta alternativamente ad uno dei genitori
  • durata massima di 15 giorni complessivi
  • indennità del 50% della retribuzione e contribuzione figurativa per genitori con figli fino a 12 anni o con figli con handicap grave senza limiti d’età (purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale)
  • diritto all’astensione dal lavoro, ma senza indennità nè contribuzione per genitori con figli dai 12 ai 16 anni

Nel messaggio n. 1648 del 2020, l’INPS recepisce la proroga dei termini di riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 maggio 2020 a seguito del protrarsi delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. In particolare, l’Istituto stabilisce che anche il termine fissato dal Decreto Cura Italia per la fruizione del Congedo per emergenza Convid-19 è spostato alla medesima data del 3 maggio.

BONUS BABY-SITTING

E’ prevista la possibilità di fruire di un bonus baby-sitting per i periodi di interruzione dell’attività scolastica.

  • spetta a dipendenti, lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori iscritti alle gestioni Inps o ad altre casse
  • spetta ai genitori di figli fino a 12 anni alla data del 5.03.2020; oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
  • il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia
  • spetta fino ad un massimo di 600 € complessivi ( ATTENZIONE: ad esempio, con due figli minori di 12 anni, potrà essere indicato un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a € 600)
  • non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato, non lavoratore o fruitore di altro sostegno al reddito
  • non è fruibile se è stato richiesto il congedo COVID-19

Modalità di presentazione della domanda

L’accesso alla domanda on line di bonus baby-sitting è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it.

Le possibili credenziali di accesso alla prestazione in oggetto sono attualmente le seguenti: PIN rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, la domanda di bonus baby-sitting può essere comunque effettuata avvalendosi della modalità semplificata, che consente ai cittadini la compilazione e l’invio on line della domanda previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’Inps, che si riceve via SMS o e-mail subito dopo la richiesta di un nuovo PIN.

Per la successiva fase dei pagamenti tramite libretto di famiglia, il cittadino dovrà essere in possesso del PIN dispositivo. In alternativa al portale web dell’Istituto, la stessa domanda di bonus baby-sitting può essere inoltrata tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact center la sola prima parte del PIN. Infine, si ricorda che la prestazione in commento può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

 

Modalità di compilazione della domanda

In fase di presentazione della domanda on line, occorre procedere alla compilazione della sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché della sezione relativa all’altro genitore. Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell’altro genitore. Al riguardo si precisa che i limiti del bonus, pari a € 600 sono fissati per nucleo familiare ed è possibile presentare una sola domanda per ogni figlio. Si precisa inoltre che, in presenza di più richieste per lo stesso nucleo familiare, la procedura segnalerà l’importo massimo residuo attribuibile. Per quanto concerne l’età anagrafica del minore, la stessa viene considerata alla data del 5 marzo 2020. Possono pertanto presentare domanda i genitori o affidatari di minori che non abbiano compiuto l’età di 12 anni alla data del 5 marzo; tale limite anagrafico non si applica in ipotesi di minori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92. Tuttavia, in tale caso il richiedente dovrà segnalare nella domanda la presenza di disabilità grave e allegare il certificato di frequenza scolastica o di ospitalità presso il centro diurno assistenziale. Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione. L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto “salva e invia”, solo dopo l’apposizione del flag relativo all’accettazione della sezione privacy. Tale consenso è infatti indispensabile all’Istituto per poter procedere alla successiva fase di istruttoria della domanda presentata. Oltre alla funzione “nuova domanda”, disponibile sul portale, è possibile accedere altresì alla sezione “consultazione”, per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la relativa ricevuta, disponibile nei giorni successivi. La domanda, correttamente compilata e inoltrata all’INPS, è sottoposta, in fase di istruttoria, ai controlli di legge per verificare la correttezza dei dati inseriti e la presenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la somma riconosciuta verrà erogata in automatico sul Libretto Famiglia. Si fa presente che per la definizione dell’istruttoria della domanda è necessario che il soggetto abbia convertito il proprio PIN semplificato in PIN dispositivo.

 

Istruzioni per fruire della somma disponibile sul Libretto famiglia

La fruizione del bonus per servizi di baby-sitting avviene mediante Libretto Famiglia.

Il soggetto beneficiario (utilizzatore) e il prestatore sono tenuti, pertanto, alla preliminare registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile dal sito www.inps.it utilizzando il PIN dispositivo: • direttamente sul portale web, sulla piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali > Libretto Famiglia; • avvalendosi del servizio di Contact Center INPS, che gestirà, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali; • tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o Enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.

Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC), dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, in mancanza della quale rinuncia in maniera tacita al beneficio stesso. Anche per poter esercitare l’appropriazione del bonus nella piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali Libretto famiglia, si ricorda che è necessario il PIN dispositivo.

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento (IBAN, bonifico domiciliato ecc.) indicato dal prestatore all’atto della registrazione. In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi scolastici. Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere rendicontate dal beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.