Proponiamo un riepilogo relativo agli adempimenti e agli eventuali incentivi collegati all’assunzione disabili.

 

LAVORATORI

I lavoratori interessati devono avere le seguenti caratteristiche:

– gli invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile; nonché persone con diritto all’assegno INPS di invalidità in ragione della ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo e in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale ex art. 1, comma 1, L. n. 222/1984;

– gli invalidi del lavoro: persone invalide a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale con grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;

– i non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 27 maggio 1970, n. 382);

– i sordomuti: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (L. 26 maggio 1970, n. 381);

– gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio: persone ex militari o civili diventati invalidi per fatti di guerra o durante il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di Enti locali, con minorazioni ascrivibili dalla prima all’ottava categoria della tabella allegata al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978).

 

AZIENDE OBBLIGATE

 

Gli obblighi sono i seguenti, in relazioni alle dimensioni aziendali:

– fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;

– da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile.

– da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;

– oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati. In quest’ultimo caso sussiste anche l’onere di assumere i soggetti indicati dall’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 nelle seguenti misure:

– datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità;

– datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell’organico complessivo aziendale.

Non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito) per la durata dell’assenza, e quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori cessati dal servizio, se avvenute entro 60 giorni dalla cessazione.

Inoltre, non possono reputarsi nuove le assunzioni effettuate con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato; i contratti a termine, invece, non sono considerati nuove assunzioni soltanto se di durata pari o inferiore ai sei mesi (termine così modificato dall’art. 4, comma 27, lett. a), L. n. 92/2012).

 

INCENTIVO INPS

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è riconosciuto, per tutta la durata del contratto, anche per le assunzioni a tempo determinato, purché di durata non inferiore a 12 mesi.

 

Ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di 36 mesi:

– nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra n. 915/1978;

– nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle sopra citate.

L’incentivo è inoltre concesso, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

 

Il datore di lavoro deve essere in regola con: gli obblighi contributivi, norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge in materia di lavoro e rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro nonché quelli di secondo livello, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

 

La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere dal datore di lavoro trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei predetti termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari (INPS circ. n. 99/2016). L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito in quote mensili dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive.

 

L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili non è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

– l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al D.M. 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;

– l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto (INPS circ. n. 99/2016).

 

INCENTIVO INAIL

Proprio qualche giorno fa anche l’inail ha ripromosso azioni sul reinserimento professionale dei disabili da lavoro:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-campagna-reinserimento-lavorativo-2021.html

 

FONDO REGIONALE DISABILI – REGIONE PIEMONTE

E’  nuovamente attivo sul nostro territorio il Fondo Regionale Disabili.  

Il progetto consente di attivare tirocini con persone iscritte alla Legge 68/99anche per aziende non in obbligo e prevede un rimborso totale dell’indennità a carico di Regione Piemonte.

Per ulteriori dettagli vedere il nostro precedente articolo: Fondo Regionale Disabili – tirocini interamente indennizzati dalla Regione Piemonte – Consulenti del lavoro – Studio Crosasso s.r.l. S.T.P.