L’INL chiarisce che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato; l’adempimento è obbligatorio a far data dal 17 ottobre 2016.

Riepiloghiamo quindi i passaggi da effettuare dopo l’acquisto dei voucher:

  • Almeno 60 minuti prima dell’effettivo inizio della singola prestazione occorre inviare un’e-mail di comunicazione preventiva all’indirizzo Voucher.Torino@ispettorato.gov.it con le seguenti caratteristiche:
    • oggetto della mail:codice fiscale e la ragione sociale del committente
    • deve essere priva di qualsiasi allegato
    • deve riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio
    • nel testo della mail riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio, ovvero:
      1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
      2) il luogo della prestazione;
      3) il giorno di inizio della prestazione;
      4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
  • dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’INPS da effettuarsi con le modalità già in essere (vedi nostro articolo https://www.studiocrosasso.it/acquisto-dei-buoni-lavorovoucher/); ecco il link per l’attivazione online Sito Inps per attivazione voucher

Al momento la circolare non prevede l’obbligo di indicare il corrispettivo da erogare al prestatore; ricordiamo però che l’importo minimo orario è di € 10 lordi.

Precisiamo che il decreto sembra rendere obbligatoria una comunicazione singola ed individuale per ciascuna prestazione giornaliera di lavoro accessorio; sancisce inoltre l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione rispetto alle comunicazioni già effettuate, anche tali comunicazioni integrative o correttive “dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono”.
Ricordiamo le sanzioni:
  • per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, rispetto alla quale viene esclusa la possibilità di applicare la procedura di diffida precettiva di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Ne deriva, dunque, che il committente di lavoro accessorio che non provvede alla comunicazione (contenente anche l’ora di inizio e fine) almeno un’ora prima dell’avvio della prestazione di lavoro accessorio per estinguere l’illecito amministrativo, sarà ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 16 della legge n. 689/1981), nella misura pari a 800 euro per ciascun lavoratore per il quale risulta omessa la comunicazione.
Peraltro, non soltanto la mera omissione della comunicazione risulta sanzionabile, ma anche l’avere effettuato la comunicazione con modalità e strumenti difformi da quelli previsti dalla legge, ovvero per averla effettuata priva dei contenuti essenziali richiesti dalla norma.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.