Certificazione Unica 2018 (Mod. CU) – Scadenze

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i sostituti d’imposta devono trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo e assimilati.

La Certificazione Unica deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta entro il 31 marzo 2018.

Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018.

In base alle nuove disposizioni, per il corretto assolvimento degli obblighi di compilazione, consegna ed invio del modello CU 2018, si dovrà così procedere:

23.02.2018: consegna al nostro Studio della documentazione riguardante le ritenute da lavoro autonomo (fattura/parcella del professionista e mod. F24, ovvero la documentazione che servirà per l’invio completo del mod. 770/2018), nel caso vogliate affidarci l’incarico di trasmettere anche le certificazioni redditi lavoro autonomo;

7.03.2018: invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modelli CU 2018 (Certificazione Unica); tale adempimento verrà assolto dallo scrivente Studio. Unitamente alle certificazioni provvederemo a comunicare nel quadro CT le informazioni necessarie per la ricezione telematica dei dati relativi ai modelli 730/4, solo nell’ipotesi in cui tali dati non siano ancora stati forniti.

31.03.2018: consegna ai dipendenti e ai lavoratori autonomi del mod. CU 2018 redditi 2017.