Il D.L. n. 3/2020 ha abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2020 il “bonus 80 euro”, istituendo a favore dei redditi da lavoro dipendente e assimilati il “trattamento integrativo” e la “ulteriore detrazione fiscale”.

Pertanto, dal 1° luglio 2020, in attesa di revisione degli strumenti di sostegno al reddito, sono istituiti:

 

  • Redditi fino a 28.000 €

Trattamento integrativo della retribuzione: somma che non concorre alla formazione del reddito di importo (rapportato al periodo di lavoro) pari a:

– 600 € per l’anno 2020 (€ 100 al mese dal 1/7/20 al 31/12/20)
– 1.200 € a decorrere dall’anno 2021.

E’ riconosciuto in busta paga se il soggetto beneficiario non risulta “incapiente”: l’imposta lorda, determinata sul reddito previsionale da lavoro dipendente e assimilato, deve essere di importo superiore a quello della detrazione per la produzione del reddito.

Per il solo anno 2020, è prevista una clausola di salvaguardia al fine di riconoscere il trattamento integrativo anche quando l’imposta netta risulta pari a zero per effetto della riduzione di reddito conseguente alla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

A partire dal mod. F24 per il versamento dei contributi relativi al mese di luglio, anziché il codice tributo 1655 nella colonna a credito sarà presente il codice tributo 1701 per un importo pari al totale del trattamento integrativo spettante ai dipendenti.

 

  • Redditi oltre 28.000 € e fino a 40.000 €

Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati: ulteriore detrazione dall’imposta lorda, calcolata in funzione del reddito complessivo e rapportata al periodo di lavoro.

Il dipendente avrà quindi diritto ad un importo maggiore di detrazioni (l’ulteriore detrazione si somma infatti a quelle già spettanti per lavoro dipendente e familiari a carico) e viene calcolata in questo modo:

– per reddito complessivo (RC) compreso tra 28.000 e 35.000: 480 + (120 * (35000 – RC) / 7000), ovvero 480 €, aumentato del prodotto tra 120 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 €;

– per reddito complessivo (RC) compreso tra 35.000 e 40.000: 480 * ((40000 – RC) / 5000), ovvero 480 €, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 €, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 €.

 

Mettiamo a disposizione il modulo per la COMUNICAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO E DEL RICONOSCIMENTO DELL’ULTERIORE DETRAZIONE PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, da utilizzare nei casi in cui il lavoratore voglia richiedere una diversa applicazione del bonus.

 

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