Vediamo qui di seguito le caratteristiche del Bonus pubblicità.

Investimenti pubblicitari agevolabili

Il bonus fiscale spetta relativamente alle campagne pubblicitarie effettuate su tv e radio analogiche e online, giornali quotidiani e periodici. Il collegato fiscale ha precisato che il bonus pubblicità vale anche per gli investimenti pubblicitari sulle testate on line (giornali digitali).

Ambito temporale

L’incentivo vale anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (e non a partire dal 2018, come previsto dalla norma originaria).

Soggetti interessati

Il credito di imposta spetta a “imprese e lavoratori autonomi”quindi dovrebbe spettare sia ai soggetti titolari di reddito di impresa – indipendente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato – che agli esercenti arti e professioni.

Come si calcola il beneficio

Per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, il bonus sarà riconosciuto esclusivamente se il loro valore supera almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016. Pertanto, per il periodo 24 giugno 2017-31 dicembre 2017, per il calcolo dell’incentivo spettante dovranno essere considerate le spese di analoga natura sostenute nel periodo 24 giugno 2016 – 31 dicembre 2016. Mentre se nel 2017 non è stato effettuato nessun investimento pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l’intera spesa in pubblicità. Se invece nel 2017 è stato investito 20.000 euro, per beneficiare del bonus occorre che nel 2018 venga speso almeno l’1% in più rispetto ai 20.000 dell’anno prima, per cui almeno 20.200 euro.

Misura del credito d’imposta

Il valore del credito d’imposta è pari a:

  • 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,
  • elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le modalità, i criteri di attuazione, gli investimenti che danno accesso al beneficio, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, la documentazione richiesta, l’effettuazione dei controlli saranno definiti con un futuro decreto.

SPECIALE: Convenzione clienti Studio Crosasso Srl STP