I fringe benefit sono le erogazioni liberali in natura effettuate dal datore di lavoro al dipendente. La norma generale prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, laddove non eccedano un determinato importo.
l DL Aiuti-bis (D.L. 09/08/2022, n. 115), all’art. 12 è intervenuto, per il 2022, sia sull’importo esentabile sia sull’ambito oggettivo del fringe benefit: per ciascun dipendente il limite è stato innalzato a € 600 ed è stata ampliata la scelta sull’oggetto del benefit che riguarda, oltre i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (vedi I benefit esenti per l’anno 2022)
Il Decreto Aiuti quater ha ulteriormente innalzato il limite: i fringe benefit, che possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, resteranno esenti da contribuzione e imposizione fiscale fino alla nuova soglia di 3.000 euro per il solo anno 2022. Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La nuova esenzione è rivolta a tutti i datori di lavoro che svolgono un’attività commerciale, un’arte o una professione e agli enti non commerciali. Questi soggetti possono, dunque, assegnare fringe benefit e anticipare o rimborsare somme per il pagamento delle utenze domestiche, deducendo dal reddito in maniera integrale il costo sostenuto.
Alcuni esempi:
BENI, PRESTAZIONI, OPERE E SERVIZI
ES. BUONI ACQUISTO/CARBURANTE
L’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale, per esempio: buoni acquisto, buoni spesa, buoni carburante, ecc.
L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, tenendo presente che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. In caso di ricorso ai voucher/buoni acquisto, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
La nuova esenzione innalzata a 3.000 dal Decreto Aiuti quater è cumulabile con il bonus carburante (vedi Buoni carburante: esenzione fiscale fino 200 euro per il 2022). Poiché tale bonus è da considerarsi un benefit aggiuntivo, i beni e i servizi erogabili nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere un valore complessivo di 3.200 euro, di cui euro 200 per uno o più buoni carburante e 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
RIMBORSO BOLLETTE
LE NOSTRE SOLUZIONI
Per erogare i benefit è possibile appoggiarsi alla nostra piattaforma dedicata (vedi Welfare – Consulenti del lavoro – Studio Crosasso s.r.l. S.T.P.)
Il datore di lavoro, con il nostro supporto, dovrà solo indicare l’importo da erogare a ciascun dipendente.
Sarà poi il dipendente, previa registrazione alla piattaforma, a scegliere la tipologia di buono (es. carburante/spesa/shopping); avrà a disposizione un riepilogo degli acquisti effettuati e del credito a disposizione.
L’addebito sul conto corrente aziendale avverrà solo nel momento in cui il dipendente effettuerà la scelta del buono; la fattura verrà invece emessa mensilmente comprensiva di tutti gli acquisti del mese.
CASI PARTICOLARI
CESSAZIONE PRIMA DELLA FINE DELL’ANNO 2022
Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizi, nel corso del medesimo periodo d’imposta, un altro rapporto di lavoro, è necessario, ai fini del computo del limite, considerare anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro, dal momento che i lassi temporali associati ai due distinti rapporti di lavoro costituiscono un unico periodo d’imposta.
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 3000 € PER L’ANNO 2022
Se le erogazioni sono state effettuate, unitamente al valore dei beni e servizi prestati, per un valore superiore al limite di 3.000,00 euro, il datore di lavoro deve assoggettare, in sede di conguaglio, l’intero importo, anche per la quota inferiore a detto limite.