A decorrere dal 1 aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro, dovranno essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE all’Inps in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti non devo essere ripresentate, ma saranno gestite in base alla precedente normativa.

Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1 aprile 2019, saranno istruite dall’istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro che potrà visualizzarli dal cassetto previdenziale aziendale; sulla base degli importi teoricamente spettanti il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità.

Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente eventuali provvedimenti di reiezione. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni della richiesta, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione utilizzando la procedura “ANFDIP”.

Nei casi in cui è previsto il rilascio dell’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazioni ANF” corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, al cittadino non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione come accadeva finora, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda. In caso di reiezione sarà invece inviato al richiedente il relativo provvedimento.

Sarà quindi necessario che per le prossime richieste di assegni familiari, in particolare per quelle decorrenti dal 1 luglio 2019, i lavoratori seguano le istruzioni fornite dall’Inps che trovate su questo documento da fornire ai dipendenti interessati: ISTRUZIONI ASSEGNI FAMILIARI DAL 1 APRILE 2019