Ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato per almeno una mensilità della riduzione contributiva prevista dall’art. 1, c. 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti – Consulenti del lavoro – Studio Crosasso s.r.l. S.T.P.), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. In particolare, si tratta dei lavoratori che percepiscono la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, che non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
L’indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di:
- non essere titolare di altre analoghe prestazioni derivanti dall’essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di essere in un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
- in caso di rapporto di lavoro instaurato durante il primo quadrimestre 2022, essere stato destinatario dell’agevolazione di cui alla legge 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi pensionistici a carico del lavoratore) per almeno un mese con riferimento ad un precedente rapporto di lavoro.
I datori di lavoro provvederanno a recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità in compensazione tramite la denuncia contributiva di luglio 2022.
Nei prossimi giorni ciascuna azienda riceverà le dichiarazioni da far firmare a ciascuno dei propri dipendenti ai fini dell’erogazione del bonus nella mensilità di luglio 2022.
L’indennità una tantum spetta, oltre ai lavoratori dipendenti sopra indicati, alle seguenti categorie:
CATEGORIE PER CUI L’INDENNITA’ VIENE CORRISPOSTA AUTOMATICAMENTE DALL’INPS
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro, l’INPS corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Ai fini del computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. I soggetti beneficiari risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, provvedere ad individuare l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum.
Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle altre indennità.
CATEGORIE CHE HANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’, PREVIA DOMANDA DA PRESENTARE ALL’INPS
- lavoratori domestici che il 18 maggio 2022 avevano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata INPS e con contratti sono attivi il 18 maggio 2022. I soggetti non devono essere titolari dell’analoga prestazione prevista per i pensionati o essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e devono aver percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- beneficiari nel corso del 2021 delle indennità previste per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. In questo caso i soggetti devono aver percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. I soggetti devono aver percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori al 18 maggio 2022 dovevano essere già alla Gestione Separata INPS;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva. I lavoratori al 18 maggio 2022 dovevano essere già iscritti alla Gestione Separata INPS.
Tutte le predette una tantum:
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non sono tra loro compatibili e spettano una sola volta, anche nel caso i lavoratori siano titolari di più rapporti di lavoro ovvero per indennità attribuita ai titolari di trattamenti pensionistici, anche nel caso in cui il beneficiario svolga attività lavorativa. Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro. Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione;
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non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili;
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non costituiscono reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.