Con la presente ricordiamo alle aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto.

Come previsto dall’art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e s.m.i.:

“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.”

 

Gli impianti possono essere installati previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo è necessaria l’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio, conseguibile dopo presentazione di apposita istanza.

La richiesta va fatta preventivamente, a cura del titolare dell’impianto; a conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all’istanza, la DTL rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione, normalmente dopo 30-60, individuando le opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l’azienda. Importante: la norma prevede di attivare la procedura autorizzativa non solo per l’utilizzo ma ancor prima per l’installazione; eventuali impianti finti o spenti, non autorizzati, sono considerati violazione alle disposizioni di legge.

 

L’azienda che vuole installare telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro, prima di realizzare l’impianto, deve quindi:

  • Ottenere l’autorizzazione dalla DTL (in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali);
  • Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa privacy;
  • Nominare un responsabile alla gestione dei dati registrati;
  • Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera unidirezionale i lavoratori;
  • Affiggere dei cartelli visibili che informino i dipendenti ed eventuali clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza;
  • Conservare le immagini per un tempo massimo di 24-48 ore;
  • Formare il personale addetto alla videosorveglianza;
  • Predisporre le misure minime di sicurezza;
  • Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini solo al personale autorizzato.

 

L’autorizzazione scade in caso di modifica dell’impianto non autorizzata. E’ quindi opportuno che, in caso di modifiche, il datore di lavoro comunichi alla DTL le variazioni che intende apportare, affinché l’Ufficio abbia modo di intervenire sul provvedimento di autorizzazione già rilasciato con integrazioni o sostituzioni.

In caso di violazione al disposto legislativo, viene prevista una sanzione penale (ammenda) che va da 154,00 a 1.549,00 euro ovvero l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Ricordiamo inoltre che i sistemi antintrusione e volti al contrasto alla criminalità sono deducibili dal reddito, anche del privato cittadino.

Lo Studio rimane a disposizione per istruire e svolgere le pratiche necessarie alla richiesta di autorizzazione.